N 1E/2022 ESTEROMETRO 4 TRIMESTRE 2021

COMUNICATO N 1E/2022

ESTEROMETRO 4 TRIMESTRE 2021

Entro il 31.01.2022 deve essere inviato l'esterometro relativo al 4 trimestre 2021. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fatture elettroniche e le bollette doganali.

Se l’integrazione delle fatture di acquisto estere continua ad essere fatto cartaceo le scadenze per il 2022 saranno:

- 2 maggio 2022, i dati relativi al primo trimestre 2022;

- 22 agosto 2022, i dati relativi al secondo trimestre 2022 (il 31 luglio è sabato e opera il differimento di cui all’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006).

È fatta salva la possibilità (Cfr Circolare Studio n 23/2021) di integrare elettronicamente via SdI il documento ricevuto, così sostituendo l’obbligo di comunicazione dei dati su base trimestrale. Si utilizzano i codici “Tipo Documento”: “TD17”, in caso di acquisto di servizi dall’estero e “TD18”, per l’acquisto di beni intracomunitari.

Nel caso di acquisti da soggetti stabiliti al di fuori dell’Ue, va emessa autofattura entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione. Anche in questo caso, in luogo del documento analogico, si può emettere una e-fattura via SdI, senza obbligo di presentare l’esterometro. Si utilizza il codice “TD17” per i servizi ricevuti e “TD19” per i beni acquistati.

Distinti saluti.

Dott. Alberto Donato

Studio Donato - Gottardelli

Verona - Via Dietro Filippini n. 24

Tel 0458532113 - 0452070334

N 2/2022 COSTI CHILOMETRICI ACI 2022

COMUNICATO N 2/2022

COSTI CHILOMETRICI ACI 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale 307 del 28 dicembre 2021, sono state pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Aci validi per il 2022.

Si rammenta che il valore annuale del fringe benefit da assoggettare a tassazione e per effetto dell'armonizzazione disposta dal Dlgs 314/1997 anche a contribuzione previdenziale e assistenziale, compresi i premi Inail, per singolo veicolo, è già stato calcolato dall'Aci e riportato nella colonna "fringe benefit annuale" delle tabelle pubblicate. Gli importi avranno valore per tutto l'anno 2022. Per i nuovi veicoli che verranno eventualmente messi in commercio nel 2022, e conseguentemente non compresi nella tabella, l'ammontare del reddito in natura sarà determinato prendendo a riferimento, dalla tabella, quello che per tutte le sue caratteristiche risulti più simile.

L'attuale disposizione per la determinazione del reddito imponibile

L'articolo 51, comma 4, lettera a), del Dpr 917/1986 recita:

– per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume come base imponibile (fiscale e, per effetto dell'armonizzazione, contributiva) il 25% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Aci);
– la percentuale di cui al punto precedente è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
– qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 50% a decorrere dall'anno 2021;.
– per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 60% a decorrere dall'anno 2021.

Distinti saluti.

Dott. Alberto Donato

Studio Donato - Gottardelli

Verona - Via Dietro Filippini n. 24

Tel 0458532113 - 0452070334

N 1/2022 FATTURE A CAVALLA DANNO 2021/2022 CALCOLO UTILIZZO PLAFOND

COMUNICATO N. 01/2022

FATTURE A CAVALLO D’ANNO 2021/2022 E CALCOLO UTILIZZO PLAFOND

La regola della detrazione Iva a fine anno segue regola particolari diverse da quelle da seguire durante l’anno:

1)       fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre, rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2021,

2)       fatture ricevute nel mese di gennaio 2022  saranno registrate nel mese di gennaio 2022 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2022 non possono essere considerate nella liquidazione di dicembre 2021 anche se datate 2021. Da considerare come fatture da ricevere ai fini del bilancio se di competenza 2021.

3)       fatture ricevute nel 2021 ma non registrate nel 2021: per tali fatture è possibile detrarre l’Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2021, da presentare entro il 30 aprile 2022. Per le fatture 2021 inviate e ricevute nel 2021 ma non registrate nel 2021 il diritto alla detrazione potrà essere esercitato SOLO nella dichiarazione IVA dell’anno 2021, la fattura dovrà essere registrata nel 2022 in apposito sezionale e l’Iva dovrà essere esclusa dalla liquidazione periodica 2022 del mese di registrazione.

4)       fatture ricevute nel 2021 e registrate dopo il 30 aprile 2022: tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa. Per cui senza presentazione di una nuova dichiarazione IVA che sarà una dichiarazione integrativa l’IVA non potrà essere detratta.

La data di ricezione è:

- è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario, se lo SDI riesce a consegnare la fattura al destinatario, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi.

- la data di ricezione è la data di presa visione o di scarico del file fattura, se lo SDI, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente e questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e

Per cui la fattura di acquisto può essere registrata solo da quando è ricevuta MAI prima!

Durante l’anno è possibile, per consentire la detrazione dell’IVA nel mese di competenza, registrare le fatture entro il 15 del mese successivo e far concorre l’IVA a credito nel mese di competenza, tale possibilità NON E’ AMMESSA per le fatture a cavallo di del 31.12.

Esempio:

Fattura con data 28.09.2021, inviata tramite SDI 8.10.2021 ricevuta il 10.10.2021:

- non può essere registrata in settembre in quanto essendo ricevuta in ottobre e quindi in settembre non esisteva. Se registrata l’IVA non è detraibile.

- deve essere registrata in ottobre (essendo ricevuta il 10.10), se registrata entro il 15.10.2021 l’Iva potrà (non è un obbligo può liberamente concorrere alla liquidazione di ottobre) essere detratta nella liquidazione di settembre (16.10.2021).

A fine anno tale procedura NON può essere attuata per cui le fatture ricevute nel mese di gennaio 2022 (datate dicembre 2021) saranno registrate nel mese di gennaio 2022 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2022 e NON potranno essere inserite nella liquidazione di dicembre 2021.

CALCOLO UTILIZZO PLAFOND

Per il calcolo dell’utilizzo del plafond gli esportatori abituali devono rifarsi alla data di effettuazione dell’operazione ossia data di invio dei beni, pagamento, accettazione della bolletta doganale. Per cui si avrà:

- acquisto beni il 28.12.2021 fattura ricevuta il 5.1.2022, registrata nel 2022 utilizzo del plafond 2021;

- acconto 2021 per un bene consegnato nel 2022, utilizzo del plafond 2021;

- bolletta doganale ricevuta nel 2022 con data di accettazione 23.12.2021, utilizzo del plafond 2021.

 

 

Distinti saluti.

 

Dott. Alberto Donato

 

Studio Donato - Gottardelli

Verona - Via Dietro Filippini n. 24

Tel 0458532113 - 0452070334

 

 

Circolare Numero n. , gennaio 2022

PRINCIPALI SCADENZE FISCALI

1° TRIMESTRE 2022