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Pubblicato Domenica, 23 Novembre 2014 20:53
COMUNICATO N. 14/2014
USO DEL CONTANTE NELLE ASSOCIAZIONI
L'agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 102 del 19.11.2014 ha fornito una importante e “sorprendente .....innovativa e non aderente al dato letterale della norma ......”(Sole 24-ore del 20.11.2014) interpretazione dell'art 25, comma 5 della legge 133/1999 relativamente al limite nell'uso del contante.
Secondo l'aberrante ed illegittima interpretazione dell'agenzia delle entrate, in un'ottica non di contrasto all'evasione fiscale ma piuttosto di “estorsione fiscale”, l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti e degli incassi superiori ad € 516,46 si applica, non solo alle società ed associazioni sportive ma a tutti “ gli enti che sia destinatari delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991".
Per cui l'agenzia con tale interpretazione ha esteso l'obbligo di tracciabilità delle movimentazioni superiori ad € 516,46 previsto dall'art 25/133 rubricato “Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche” così come modificato dall'art 37 L. 342/2000 intitolato “Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche” a tutte le associazioni ed enti che possono optare per il regime forfetario L 398/1991.
Con tale risoluzione l'agenzia desume (sic!) che l'obbligo di tracciabilità degli incassi/pagamenti per importi superiori ad € 516,46 sia applica:
- a tutti gli enti che hanno optato per il regime forfettario L. 398/1991;
- a tutti gli enti “destinatari” della citata L. 398/1991 anche se non vi hanno optato essendo in altri regimi fiscali o svolgendo esclusivamente attività istituzionale.
La violazione nell'uso del contante e quindi l'esecuzione di incassi e pagamenti per importi superiori ad € 516,46 con modalità non tracciate comporta la perdita della possibilità di utilizzare il regime L. 398/1991 dal mese successivo a quello in sui si è verificato l'evento.
La perdita dell'opzione 398 determina accertamenti di maggiori imposte determinate con criteri non forfettari con il conseguente ricalcolo delle maggiori imposte ai fini Ires, Irap ed IVA che possono essere particolarmente pesanti.
Per cui è necessario che tutte le associazioni/ enti non profit adottino i seguenti comportamenti:
- tutti gli incassi ed i pagamenti, relativi sia ad attività commerciali che ad attività istituzionali, per importi superiori ad € 516,46 devono essere effettuati con modalità tracciate ossia: bonifico, assegno, carta di credito , pos, bancomat;
- nel caso di incassi singoli (quote associative, incassi del bar....) per importi singolarmente inferiori ad € 516,46 l'obbligo della tracciabilità non si applica anche se poi il deposito, dato dalla somma di singoli incassi di importo minimo, del contante in banca è di importo superiore ad € 516,46. Tuttavia considerato il comportamento seguito dai soggetti accertatori, confermata dalla prassi negli accertamenti eseguiti presso associazioni sportive, si consiglia di evitare in ogni caso versamenti bancari superiori ad € 516,46;
- nel caso sia necessario, si ripete meglio evitare, effettuare versamenti in banca di contante per importi superiori ad € 516,46, derivanti dalla somma di incassi inferiori alla soglia, nella contabile bancaria di deposito si DEVONO indicare tutti i singoli incassi sotto soglia.
Verona 24.11.2014
Dott Alberto Donato
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Pubblicato Sabato, 22 Novembre 2014 20:51
CONVERSIONE DL 133/2014 NOVITA' PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO
La legge 164/2014 ha convertito con modifiche il DL 133/2014 in particolare a decorrere dal 12 novembre 2014 sono introdotte le seguenti novità:
- i contributi, per l'acquisizione di capitali ex art 2. c. 2 lett c) DPR 227/2007 e per la formazione di cui alla lett f), ottenuti dalla imprese di autotrasporto sono usufruibili mediante credito di imposta utilizzabile in compensazione salva la possibilità di richiedere espressamente l'utilizzo in “via diretta”;
- tutti i soggetti della filiera dei trasporti hanno l'obbligo di effettuare i pagamenti dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada utilizzando esclusivamente mezzi di pagamento tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito, pos...) ) indipendentemente dall'importo. Si prevede inoltre l'applicazione dell'art 51 D.lgs 231/2007 per cui i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (dottori commercialisti, consulenti del lavoro,.....) hanno l'obbligo di segnalare al MEF le infrazioni relative alla violazione alle limitazioni all'uso del contante.
La novella relativa ai pagamenti tracciabili non significa che le imprese di autotrasporto non possono movimentate contante ma solamente che i pagamenti relativi ai contratti di trasporto su strada devono essere eseguiti con modalità tracciabili.
Le parti interessate da un contratto di trasporto merci su strada sono, di norma, il committente, il vettore, l`eventuale sub vettore, l`eventuale spedizioniere; quindi dal 12.11.2014 tutti i pagamenti che intercorrono tra Committente ˃ eventuale spedizioniere ˃Vettore ˃ eventuale subvettore devono essere eseguiti con modalità tracciabili.
In sintesi:
- il committente non potrà' pagare fatture di trasporto in contanti, indipendentemente dall`ammontare della fattura,
- lo spedizioniere non potrà' pagare il vettore in contanti, indipendentemente dall`ammontare della fattura e non potrà' incassare la propria fattura dal committente in contanti
- Il vettore non potrà pagare il subvettore in contanti, indipendentemente dall`ammontare della fattura
- Il vettore - il sub vettore - lo spedizioniere - non potranno ricevere pagamenti, per fatture emesse per trasporti, in contanti indipendentemente dall`ammontare della fattura.