N 18/2022 INTRASTAT VENDITE PAESE DI ORIGINE

COMUNICATO N 18/2022

INTRASTAT VENDITE – PAESE DI ORIGINE

Per i soggetti che compilano il modello INTRASTAT CESSIONE DI BENI con periodicità mensile sia ai fini fiscale che statistici è necessario compilate colonna 15 “Paese di origine”.

In colonna 15 degli Intrastat cessioni di beni deve essere indicato il codice ISO del paese di origine delle merci individuato secondo i seguenti criteri:

 

- le merci interamente ottenute o prodotte in un unico Stato membro o paese o territorio sono originarie di tale Stato membro o paese o territorio.

 

- le merci la cui produzione riguarda più di uno Stato membro o paese o territorio sono considerate originarie dello Stato membro o paese o territorio in cui sono state sottoposte all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione.

 

- l’origine delle merci non unionali (extracee) è determinata conformemente alle disposizioni del codice doganale dell’Unione che stabilisce le norme in materia di origine.

 

Il concetto di “Paese di origine” è legato alla “nazionalità economica” del bene da non confondere con la provenienza dei beni. L’origine discende da un legame qualificato tra merce ed un determinato Stato o territorio quindi rappresenta una caratteristica intrinseca della merce, mentre la provenienza esprime solo il luogo dal quale le merci vengono spedite. Per cui una società italiana che compra da un fornitore tedesco merce importata dalla Cina per poi rivenderla in altro Paese cee nel suo modello intrastat cessioni colonna 15 dovrà indicare Cina e non DE né IT.

L’inserimento obbligatorio dell’origine delle merci nei modelli Intrastat per le cessioni intraunionali comporta sanzioni amministrative e penali, oltre che nuovi adempimenti nei confronti dei clienti

Il Paese di origine rappresenta l’origine commerciale dei beni  è il loro made in secondo le regole doganali, anche se circolano nel mercato domestico o Ue. Per regola di base, con innumerevoli casistiche settoriali, un bene è originario del Paese dove è interamente ottenuto (come una pianta cresciuta e raccolta in Italia) o sostanzialmente lavorato (tessuto realizzato in Italia da filo extra Ue).

Per determinare il made in le imprese devono quindi attivarsi con tutti i propri fornitori e coordinarsi con i propri doganalisti per stabilire documentalmente il Paese di origine della merce oggetto di cessione..

Siccome le imprese che effettuano cessioni Ue devono dichiarare in colonna 15 dell’origine della merce venduta è ovviamente necessaria una verifica che i dati dichiarati siano coerenti con tutta la documentazione commerciale. Una prima conseguenza riguarda il tema delle etichette, necessariamente da apporre in coerenza con la realtà fattuale e, ora, con quella dichiarativa INTRASTAT. Dichiarare che il “Paese di origine” è un Paese CEE diverso dall’Italia e poi scrivere in etichetta “made in Italy” non è possibile.

I Clienti i cui modelli intrastat sono compilati in Studio devono comunicare o scrivere nelle fatture di cessione il Paese di Origine da indicare in colonna 15.

Distinti saluti.

Dott. Alberto Donato

Studio Donato - Gottardelli

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Tel 0458532113 - 0452070334

N 17/2022 RICHIESTA ASSEGNO UNICO

COMUNICATO N 17/2022

RICHIESTA ASSEGNO UNICO

TUTTI coloro che hanno figli minori o maggiorenni fino al ventunesimo anno di età devono presentare la richiesta all’INPS per ottenere l’assegno unico

Infatti dal 1 marzo 2022 è attivo l’assegno è unico e universale, vedi circolare di Studio n 3/2022.

È unico in quanto accorperà sei misure attualmente presenti nell’ordinamento a sostegno delle famiglie con figli a carico, eccezion fatta per il bonus asilo nido.

E’ universale, perché spetta a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a prescindere dall’occupazione dei genitori (dipendenti ma anche lavoratori autonomi, liberi professionisti,

disoccupati, incapienti, contribuenti in regime forfettario).

 

L’assegno spetta per ogni figlio minorenne e decorre dal settimo mese di gravidanza. Viene riconosciuto, inoltre, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del

 ventunesimo anno di età, a condizione che ricorra uno dei seguenti casi: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 2) svolga un

 tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore agli 8.000 euro annui; 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi

pubblici per l’impiego; 4) svolga il servizio civile universale.

L’assegno unico deve essere richiesto dagli aventi diritto direttamente all’INPS.

Quindi non esistendo più le detrazioni per figli a carico anche i soggetti che sino ad ora hanno usufruito di tale detrazione in UNICO/730 senza alcuna preventiva

 formalità ora devono attivarsi e presentare richiesta all’INPS ad esempio : i soci di società di persone, forfettari, lavoratori autonomi, imprenditori individuali, amministratori di società.

Distinti saluti.

Dott. Alberto Donato

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N 16/2022 CREDITO IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE

COMUNICATO N. 16/2022

CREDITO IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE

L’art. 15 del Decreto Sostegni TER prevede un credito d’imposta per le imprese a forte consumo di energia elettrica individuate dal Decreto Mise 21.12.2017 (della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che:

O operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) alla Linee guida CE;

O non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Il credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Il credito d’imposta:

  • è utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997;
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità componenti negativi) del Tuir;
  • non soggiace ai limiti di compensazione di cui agli artt. 1, co. 53, L. 244/2007 (€ 250.000 per i crediti da indicare nel quadro RU) e 34, L. 388/2000 (€ 2.000.000, limite annuo di crediti compensabili dal 2022);
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Distinti saluti.

Dott. Alberto Donato

Studio Donato - Gottardelli

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N 15/2022 ENASARCO 2022

COMUNICATO N 15/2022

ENSARCO 2022

Le aliquote enasarco 2022  da applicare per le fatture emesse di competenza del 2022 restano invariate rispetto l’anno 2021.

Pertanto per gli agenti di commercio operanti come ditta individuale o societa’ di persone le aliquote Enasarco 2022 sono confermate al 17%, di cui l’8,50% a carico dell’Azienda e l’8,50% a carico dell’Agente.

Per le societa’ di capitali é  confermata al 4% anche l’aliquota contributiva: il 3% a carico dell’Azienda Mandante e il restante 1% a carico dell’Agente operante in forma di Società di Capitali.

I minimali e i massimali Enasarco per l’anno 2022 saranno invece aggiornati in base ai valori ISTAT del nuovo anno. Sarà nostra cura comunicarveli non appena uscirà la comunicazione.

Ricordiamo che per le fatture emesse all’inizio dell’anno di competenza 2021, bisogna fare riferimento al massimale del 2021, ovvero:

– 25.682 € per i plurimandatari

– 38.523 € per i monomandatari

Per le fatture emesse nel 2022 se riguardano provvigioni di competenza 2021, non si dovrà indicare la ritenuta Enasarco nel caso in cui lo scorso anno l’agente abbia già raggiunto il massimale.

Distinti saluti.

Dott. Alberto Donato

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N 14/2022 DAL 2022 STS MENSILE

COMUNICATO N 14/2022

DAL 2022 STS MENSILE

A partire dal 2022 l’invio dei dati delle SPESE SANITARIE al STS avrà cadenza mensile. Questo vuol dire che entro il 28 febbraio 2022 bisognerà trasmettere i dati relativi alle prestazioni rese a gennaio 2022.

Sull’operatore che non invia le fatture grava il rischio di sanzioni anche molto pesanti. Ogni fattura non trasmessa comporta una sanzione di € 100,00 euro, fino ad un massimo di € 50.000,00.

Il calendario degli invii 2022 è il seguente:

  • 28 febbraio 2022 per i dati relativi a gennaio 2022;
  • 31 marzo 2022 per i dati relativi a febbraio 2022;
  • 2 maggio 2022 per i dati relativi a marzo 2022;
  • 31 maggio 2022 per i dati relativi ad aprile 2022;
  • 30 giugno 2022 per i dati relativi a maggio 2022;
  • 1° agosto 2022 per i dati relativi a giugno 2022;
  • 31 agosto 2022 per i dati relativi a luglio 2022;
  • 30 settembre 2022 per i dati relativi ad agosto 2022;
  • 31 ottobre 2022 per i dati relativi a settembre 2022;
  • 30 novembre 2022 per i dati relativi ad ottobre 2022;
  • 2 gennaio 2023 per i dati relativi a novembre 2022;
  • 31 gennaio 2023 per i dati relativi a dicembre 2022.

Sono obbligati all’invio delle spese sanitarie al STS eseguite a soggetti privati:

-farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;

- le strutture autorizzate ai sensi dell’ articolo 8-ter Dlgs 502/1992 e strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell’articolo 70, comma 2, Dlgs193/ 2006, parafarmacie, ottici, iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica)

- le strutture della sanità militare;

- la farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);

- gli iscritti all’albo dei biologi;

- Gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018:

  • Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • Tecnico audiometrista;
  • Tecnico audioprotesista;
  • Tecnico ortopedico;
  • Dietista;
  • Tecnico di neurofisiopatologia;
  • Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • Igienista dentale;
  • Fisioterapista;
  • Logopedista;
  • Podologo;
  • Ortottista e assistente di oftalmologia;
  • Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • Terapista occupazionale;
  • Educatore professionale;
  • Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • Assistente sanitario.

Distinti saluti.

Dott. Alberto Donato

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