N 8/2022 CONTRIBUTO CONAI

COMUNICATO N 8/2022

CONTRIBUTO CONAI

Entro il 20 gennaio 2022 i produttori e gli importatori di imballaggi devono inoltrare le dichiarazioni dovute a Conai: relativamente all’anno 2021.

La verifica sull’obbligo o meno di invio della dichiarazione CONAI deve essere fatta da tutti coloro che effettuano acquisti intracomunitari di beni o importazioni.

La dichiarazione a periodicità "annuale" nel caso in cui il valore del Contributo relativo all’anno precedente sia inferiore o uguale ad € 2.000,00. Per cui se il contributo dovuto per il 2020 era inferiore ad € 2.000 per il 2021 la dichiarazione CONAI è annuale.

La periodicità della dichiarazione CONAI può essere:

- "annuale" nel caso in cui il valore del Contributo relativo all’anno precedente sia inferiore o uguale a 2.000,00 Euro;

- “trimestrale” nel caso in cui il valore del Contributo relativo all’anno precedente sia superiore a 2.000,00 Euro ma non a 31.000,00 Euro.

- “mensile” nel caso in cui il valore del Contributo relativo all’anno precedente sia superiore a 31.000,00 Euro.

La dichiarazione deve essere inviata esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online", fruibile direttamente all'indirizzo https://dichiarazioni.conai.org, oppure dall'home page del sito www.conai.org

Sono obbligati alla dichiarazione CONAI

- PRODUTTORI, ovvero chi produce o importa e vende imballaggi vuoti, materie prime destinate a imballaggi; i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi;

- UTILIZZATORI, ovvero gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono o riparano imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).

Con la procedura semplificata modello CONAI 6.2 per importazioni di prodotti NON alimentari imballati il Contributo Ambientale CONAI viene calcolato in base a un’aliquota percentuale 0,10%  da applicare al valore complessivo delle importazioni e acquisti intracomunitari di beni (al netto dell’IVA e delle spese di trasporto). Successivamente all’invio della dichiarazione annuale il CONAI invierà fattura al contribuente per il pagamento del contributo dovuto.

Per la procedura semplificata è prevista la soglia di esenzione di 200,00 €, se il contributo CONAI per il 2021 è inferiore ad € 200 nulla deve essere inviato, e nulla sarà dovuto, al CONAI rientrando nella fascia di esenzione.

Distinti saluti.

Dott. Alberto Donato

Studio Donato - Gottardelli

Verona - Via Dietro Filippini n. 24

Tel 0458532113 - 0452070334

N 7/2022 FAC SIMILE COMUNICAZIONE AVVIO LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

COMUNICATO N 7/2022

FAC SIMILE DI COMUNICAZIONE PER L’AVVIO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Si fornisce un fac simile di comunicazione di avvio del lavoro autonomo occasionale come da nostra Circolare Studio n 4/2022 da inviare alla ITL del luogo in cui si svolge la prestazione.

L’ammontare del compenso deve essere indicato qualora stabilito al momento dell’incarico.

Fac simile:

Oggetto: Comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008

Con la presente si comunica, come previsto dall’art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, l’avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 2222, Codice civile, tra:

O la ________________________, con sede a _______________ in Via _________________ n ___, codice fiscale ______________________ P IVA _________________________

e

O il sig. _______________________, nato a ______________________ , residente a in ___________________ Via _____________________________, codice fiscale __________________________

per lo svolgimento della seguente attività . ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La prestazione occasionale sarà resa presso (indicare il luogo in cui si svolge la prestazione) ______________________________________________________ ed inizierà il ________________________

La stessa presumibilmente sarà conclusa entro __________________________________ (un giorno, una settimana, un mese).

Il compenso spettante al lavoratore occasionale è pari a € _______________________, al lordo della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto del 20%.

Luogo e data ,

                                                                                  ________________________________

                                                                                                          firma

Distinti saluti.

Dott. Alberto Donato

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N 6/2022 CONTENUTO DELLE FATTURE

COMUNICATO N 6/2022

CONTENUTO DELLE FATTURE

Fatture di ristorazione

La Cassazione sent 35925/2021 ha stabilito che ai fini della deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione e della detraibilità dell’Iva a esse afferente è necessario che nel documento contabile o in una nota allegata sia indicato il nominativo dei fruitori delle prestazioni e la motivazione, se rese a soggetti diversi dal committente.

In linea con le conclusioni del supremi giudici appare anche la prassi dell’Amministrazione finanziaria, per cui, nel caso non vi sia coincidenza tra il soggetto che acquista il servizio nell’esercizio della propria attività d’impresa, arte o professione (ad esempio il datore di lavoro) e colui che materialmente ne usufruisce (ad esempio il dipendente), la fattura deve essere intestata al soggetto beneficiario (datore di lavoro) della detrazione al fine di consentirgli l’esercizio del relativo diritto; i dati dei dipendenti fruitori della prestazione dovranno essere indicati nella fattura ovvero in una apposita nota ad essa allegata.

Alla luce della pronuncia della Cassazione e della prassi dell’Agenzia delle entrate , è quindi opportuno e prudenziale far emergere:

  1. i nominativi dei fruitori delle prestazioni in oggetto dalla documentazione contabile o da apposita nota allegata (nome dei dipendenti, clienti, fornitori, amministratori che hanno effettivamente usufruito del servizio),
  2. la motivazione di tali prestazioni (indicazione dei motivi della trasferta), al fine di evitare contestazioni sulla deducibilità dalle imposte sui redditi e sulla detraibilità dell’Iva.

Contenuto delle fatture

L’art 21 DPR 633/1972 dispone che la fattura debba indicare la natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione. L’erronea, l’inesatta, generica o incompleta descrizione dell’operazione può legittimare l’Agenzia delle Entrate a ritenere i costi indeducibili e l’IVA indetraibile.

Sono stati ritenute fatture illegittime avendo descrizioni generiche della prestazioni le fatture con indicazioni del tipo: “ciclo cure odontoiatriche”, “consulenza legale”, “servizio di accantonamento e incestamento prodotti”, “servizi di consulenza finanziaria”, “consulenza per gare di appalto”.

La fattura che evidenzi un contenuto generico e temporalmente non definito rispetto a delle prestazioni indistinte, si rivela irregolare in quanto non permette di individuare ciò che è oggetto di fatturazione e non risponde alle finalità di chiarezza e comprensibilità di cui all’articolo 21 del Dpr 633/1972, funzionali all’attività di verifica dell’agenzia delle Entrate

La descrizione generica della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti l’oggetto dell’operazione, trasferisce in capo al contribuente l’onere di dimostrare l’esistenza e l’inerenza del costo anche mediante ulteriori allegazioni documentali (Cass. ord. n. 14858/2018) occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre all’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa (Cassazione, sentenza 21184/2014), non essendo sufficiente che la spesa risulti regolarmente contabilizzata dall’imprenditore.

Si raccomanda pertanto che la fattura indichi in modo chiaro la natura, qualità e quantità della prestazione.

Distinti saluti.

Dott. Alberto Donato

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N 5/2022 BONUS PUBBLICITA' 2021

COMUNICATO N 5/2022

BONUS PUBBLICITA’ 2021

I soggetti che hanno presentato nel 2021 la comunicazione per l’accesso al bonus pubblicità per l’anno 2021, per confermare la “prenotazione”, dovranno inoltrare la dichiarazione sostitutiva dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022 delle spese di pubblicità effettivamente sostenute nel 2021.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria conferma, invece, la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Distinti saluti.

Dott. Alberto Donato

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N 3/2022 FATTURE ELETTRONICHE A SEGUITO DI LETTERA DI INTENTO

COMUNICATO N 3/2022

FATTURE ELETTRONICHE A SEGUITO DI LETTERA DI INTENTO

 

Come già comunicato nella Circolare di Studio n 22/2021 dal 1 gennaio 2022 cambiano anche le modalità di emissione della fattura elettronica nei confronti di un esportatore abituale, per le operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72.

In particolare è richiesto che nella fattura sia riportato:

  • nel campo "Natura" il codice N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento";
  • il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento inviata all'Agenzia delle Entrate dall'esportatore abituale, composto da una prima parte di 17 cifre ed una seconda parte di 6 cifre (che rappresenta il progressivo) separata dalla prima dal segno "-" o dal segno "/".

A tal fine il fornitore deve compilare il blocco 2.2.1.16"Altri dati gestionali" per ogni dichiarazione d'intento, esponendo:

  • nel campo 2.2.1.16.1"Tipo dato" la dicitura "INTENTO";
  • nel campo 2.2.1.16.2"Riferimento testo" il numero di protocollo (prima e seconda parte separate dal segno "-" o dal segno "/");
  • nel campo 2.2.1.16.4"Riferimento data" la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

L'indicazione precisa dei campi in cui indicare i dati obbligatori modificano ed annullano le precedenti indicazioni secondo le quali le informazioni relative alla lettera di intento ricevute, potevano essere inserite in uno qualsiasi dei campi della fattura elettronica (nella causale, nel testo della fattura, nel campo altri dati...). Tali comportamenti dal 1 gennaio 2022 non saranno più possibili ed i dati della lettera di intento dovranno essere inseriti obbligatoriamente nei campi indicati dall'Agenzia delle Entrate.

Distinti saluti.

Dott. Alberto Donato

Studio Donato - Gottardelli

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