N 13/2022 PERIODICITA' INTRASTAT ANNO 2022

COMUNICATO N 13/2022

PERIODICITA’ INTRASTAT ANNO 2022

La Circolare di Studio n 2/2022 ha analizzato le novità dei modelli Intrastat per l’anno 2022.

Dal 2022 sono aboliti gli Intrastat acquisti trimestrali per cui o si superano i limiti per presentare gli Intrastat mensili o

non si presenta nulla. Per gli acquisti di beni il limite è stato aumentato da € 200.000 ad  € 350.000 in uno dei 4 trimestri precedenti.

Per cui se nel 2021 in nessun trimestre è stato superato il limite di € 350.000 nessun modello Intrastat beni dovrà essere

presentato nel primo trimestre 2022; se in uno dei 4 trimestri precedenti gli acquisti di beni sono superiori ad € 350.000 la periodicità è mensile.

 

LIMITI DA SUPERARE IN UNO DEI 4 TRIMESTRI PRECEDENTI

LIMITI DA SUPERARE IN UNO DEI 4 TRIMESTRI PRECEDENTI

 

MENSILE

TRIMESTRALE

ACQUISTI BENI

Inferiore a € 350.000

non si presentano intrastat

ACQUISTI SERVIZI

Inferiore a € 100.000

non si presentano intrastat

VENDITE BENI

Inferiore / = 50.000

VENDITE SERVIZI

Inferiore / = 50.000

Distinti saluti.

Dott. Alberto Donato

Studio Donato - Gottardelli

Verona - Via Dietro Filippini n. 24

Tel 0458532113 - 0452070334

N 11/2022 ABOLIZIONE ESTEROMETRO 1.7.2022

COMUNICATO N 11/2022

ABOLIZIONE ESTEROMETRO 1.7.2022

Dal 1.7.2022 è prevista l’abolizione dell’esterometro come da Circolare di Studio n 23/2021 (che per comodità si allega).

Dal 1.7.2022 le fatture estere di acquisto/vendita di servizi sia cee che extracee e di beni intracomunitari dovranno essere integrate e/o auto fatturate con fatturazione elettronica tramite SdI.

Occorre sottolineare che mentre l’esterometro è inviato entro il mese successivo al trimestre di riferimento le autofatture elettroniche dovranno essere

inviate, in genere, entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura per prestazioni intracee o mese di effettuazione dell’operazioni per prestazioni extracee.

E’ necessario pertanto adeguare la propria organizzazione amministrativa per rispettare i termini di invio delle autofatture elettroniche.

Lo Studio consiglia di attivarsi immediatamente all’emissione delle autofatture elettroniche e di non aspettare il 1.7.2022.

SCHEMA DEI TERMINI DI INVIO DELL’AUTOFATTURE TRAMITE SDI

Operazione / tipo documento

Momento di effettuazione

Termine invio SdI

Termine di registrazione

Acquisti intracee di BENI

TD18

Inizio del trasporto o se precedente emissione ella fattura (non rilevano il pagamento di acconti)

Entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento della fattura estera, indicando la data di ricezione o una data compresa nel mese di ricevimento

Entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento della fattura estera, ma con riferimento al mese di ricezione

Acquisti intracee SERVIZI GENERICI (art 7ter /633)

TD 17

Ultimazione della prestazione. Se il pagamento è antecedente vale la data del pagamento. La data fattura non vale anche se la stessa costituisce un indizio della ultimazione della prestazione

Entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento della fattura estera, indicando la data di ricezione o una data compresa nel mese di ricevimento

Entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento della fattura estera, ma con riferimento al mese di ricezione

Acquisti intracee SERVIZI NON GENERICI

TD 17

Pagamento della prestazione

Entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento della fattura estera, indicando la data di ricezione o una data compresa nel mese di ricevimento

Entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento della fattura estera, ma con riferimento al mese di ricezione

Acquisti EXTRACEE  SERVIZI GENERICI (art 7ter /633)

TD 17

Ultimazione della prestazione. Se il pagamento è antecedente vale la data del pagamento. La data fattura non vale anche se la stessa costituisce un indizio della ultimazione della prestazione

Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, indicando la data di effettuazione o una data compresa nel mese di effettuazione

Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, indicando la data di effettuazione o una data compresa nel mese di effettuazione

Acquisti EXTRACEE SERVIZI NON GENERICI

TD 17

Pagamento della prestazione o emissione della fatura

Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, indicando la data di effettuazione o una data compresa nel mese di effettuazione

Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, indicando la data di effettuazione o una data compresa nel mese di effettuazione

Acquisti BENI in Italia da fornitore cee

TD19

Consegna o spedizione o se antecedente emissione della fattura o pagamento del corrispettivo

Entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento della fattura estera, indicando la data di ricezione o una data compresa nel mese di ricevimento

Entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento del documento, ma con riferimento al mese di ricezione del documento

Acquisti BENI in Italia da fornitore extracee

TD19

Consegna o spedizione  o se antecedente emissione della fattura o pagamento del corrispettivo

Autofattura da emettere entro 12 giorni dalla data dell’effettuazione dell’operazione

Invio Sdi Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, indicando la data di effettuazione o una data compresa nel mese di effettuazione

Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, indicando la data di effettuazione o una data compresa nel mese di effettuazione

I CLIENTI PER I QUALI LO STUDIO PROVVEDE ALL’EMISSIONE DELLE FATTURE ED ALL’INVIO TRAMITE SDI

DOVRANNO INVIARE TUTTE LE FATTURE DI ACQUISTO CARTACEE ESTERE DI SERVIZI CEE/EXTRACEE O DI

ACQUISTI DI BENI CEE IMMEDIATAMENTE ALLA RICEVIMENTO DELLA FATTURA ESTERA CIO’ AL FINE DI PERMETTERE

ALLO STUDIO L’EMISSIONE DELLE AUTOFATTURE/INTEGRAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Distinti saluti.

Dott. Alberto Donato

Studio Donato - Gottardelli

Verona - Via Dietro Filippini n. 24

Tel 0458532113 - 0452070334

N 12/2022 AUTOFATTURE PER OPERAZIONI INTERNE

 

COMUNICATO N 12/2022

 

AUTOFATTURE PER OPERAZIONI INTERNE

 

Per le operazioni interne soggette a reverse charge ai sensi dell’art. 17, DPR n. 633/72 (pulizie, manutenzioni edifici, completamento edifici….) non sussiste, attualmente,  alcun obbligo di procedere con l’integrazione elettronica.

In ogni caso l’autofattura con IVA deve essere emessa ed annotata nel registro delle vendite entro il mese di ricevimento o anche successivamente ma entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al mese di ricevimento. Fattura in reverse charge ricevuta il 31.01.2022 deve essere autofattura entro gennaio o al massimo entro il 15.02.2022 ma con riferimento a gennaio (in pratica l’autofattura deve concorrere alla liquidazione di gennaio),.

Qualora si decida di procedere, senza alcun obbligo, con l’integrazione elettronica della fattura ricevuta si deve utilizzare il documento TD16 (integrazione fattura da reverse charge interno).

 

TD16 INTEGRAZIONE FATTURA DA REVERSE CHARGE INTERNO

 

Descrizione operazione: operazione interna effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72. Il Cedente ha emesso

 

una fattura elettronica (ad esempio TD01 o TD02 o TD24) con uno dei sottocodici di N6, la quale deve essere integrata dal Acquirente indicando aliquota e imposta dovuta.

 

Il documento TD16, sarà recapitato solo all’Acquirente (dato che è quest'ultimo a essere tenuto a integrare l'IVA in fattura) quindi il Cedente non riceve nulla.

 

Compilazione del documento Campo cedente/prestatore: dati del Cedente che ha emesso la fattura in reverse charge. Campo acquirente: dati dell’acquirente che

 

 effettua l’integrazione. Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di ricezione della

 

 fattura in reserve charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore. Indicazione dell’imponibile presente nella

 

fattura inviata dal Cedente e della relativa imposta calcolata dall’acquirente  (in caso di aliquote diversificate, si compilerà il documento con i singoli imponibili

 

 e le singole imposte). Indicazione nel campo 2.1.6 degli estremi della fattura di riferimento. Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

 

Registrazione della fattura

 

L’Acquirente  annota la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti

 

Distinti saluti.

 

Dott. Alberto Donato

 

Studio Donato - Gottardelli

 

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Tel 0458532113 - 0452070334

 

N 10/2022 PERIZIA ASSEVERATA BENI 4.0

COMUNICATO N. 10/2022

PERIZIA ASSEVERATA BENI 4.0

Si ricorda che per usufruire del credito d’imposta per i beni materiali 4.0 è necessario avere un perizia tecnica asseverata, non è sufficiente una perizia semplice, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto all’albo professionale o un attestato di conformità rilasciato da ente di certificazione accreditato da cui risulti che:

-          i beni possiedono le caratteristiche tecniche tali da includerli nell’elenco degli allegati A (beni materiali) L232/2016;

-          i beni sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per perizia asseverata si intende una perizia in cui sia contenuta una assunzione di responsabilità da parte del professionista in ordine alla certezza e veridicità dei suoi contenuti.

Per gli investimenti in agricoltura la perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da in agrotecnico laureato o da un perito agrario.

Per i beni di costo unitario non superiore ad € 300.000 l’onere documentale di cui sopra può essere adempiuto attraverso una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del DPR 28.12.2000 n 445.

Distinti saluti.

Dott. Alberto Donato

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N 9/2022 INVIO STS ENTRO IL 31.01.2022

COMUNICATO N 9/2022

INVIO STS ENTRO IL  31.01.2022

Entro il prossimo 31 gennaio 2022 tutti gli operatori sanitari devono trasmettere al sistema Ts i dati relative alle fatture del secondo semestre 2021.

Tra i soggetti obbligati  vi rientrano, per effetto anche delle novità disposte nel 2021:

le aziende sanitarie locali (Asl),

le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari,

le farmacie pubbliche e private,

i presidi di specialistica ambulatoriale,

le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa,  gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al Ssn,

gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri,

gli iscritti agli albi professionali degli psicologi,

degli infermieri,

 delle ostetriche/i,

dei tecnici sanitari di radiologia medica,

gli ottici,

le parafarmacie,

gli iscritti agli albi: dei tecnici sanitari di laboratorio, dei tecnici audiometristi, dei tecnici audioprotesisti, dei tecnici ortopedici, dei dietisti, dei tecnici di neurofisiopatologia, dei tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, dei igienisti dentale, dei fisioterapisti, dei logopedisti, dei podologi, dei ortottisti e assistenti di oftalmologia, dei terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, dei tecnici della riabilitazione psichiatrica, dei terapisti occupazionali, degli educatori professionali, dei tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, degli assistenti sanitari e dei biologi.

La scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie, si deve fare riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale. L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie: vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie rilasciate a persone fisiche. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata, o meno, da Iva.

Distinti saluti.

Dott. Alberto Donato

Studio Donato - Gottardelli

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