COMUNICATO N. 10/2022
PERIZIA ASSEVERATA BENI 4.0
Si ricorda che per usufruire del credito d’imposta per i beni materiali 4.0 è necessario avere un perizia tecnica asseverata, non è sufficiente una perizia semplice, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto all’albo professionale o un attestato di conformità rilasciato da ente di certificazione accreditato da cui risulti che:
- i beni possiedono le caratteristiche tecniche tali da includerli nell’elenco degli allegati A (beni materiali) L232/2016;
- i beni sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per perizia asseverata si intende una perizia in cui sia contenuta una assunzione di responsabilità da parte del professionista in ordine alla certezza e veridicità dei suoi contenuti.
Per gli investimenti in agricoltura la perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da in agrotecnico laureato o da un perito agrario.
Per i beni di costo unitario non superiore ad € 300.000 l’onere documentale di cui sopra può essere adempiuto attraverso una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del DPR 28.12.2000 n 445.
Distinti saluti.
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli
Verona - Via Dietro Filippini n. 24
Tel 0458532113 - 0452070334
COMUNICATO N 9/2022
INVIO STS ENTRO IL 31.01.2022
Entro il prossimo 31 gennaio 2022 tutti gli operatori sanitari devono trasmettere al sistema Ts i dati relative alle fatture del secondo semestre 2021.
Tra i soggetti obbligati vi rientrano, per effetto anche delle novità disposte nel 2021:
le aziende sanitarie locali (Asl),
le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari,
le farmacie pubbliche e private,
i presidi di specialistica ambulatoriale,
le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al Ssn,
gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
gli iscritti agli albi professionali degli psicologi,
degli infermieri,
delle ostetriche/i,
dei tecnici sanitari di radiologia medica,
gli ottici,
le parafarmacie,
gli iscritti agli albi: dei tecnici sanitari di laboratorio, dei tecnici audiometristi, dei tecnici audioprotesisti, dei tecnici ortopedici, dei dietisti, dei tecnici di neurofisiopatologia, dei tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, dei igienisti dentale, dei fisioterapisti, dei logopedisti, dei podologi, dei ortottisti e assistenti di oftalmologia, dei terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, dei tecnici della riabilitazione psichiatrica, dei terapisti occupazionali, degli educatori professionali, dei tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, degli assistenti sanitari e dei biologi.
La scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie, si deve fare riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale. L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie: vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie rilasciate a persone fisiche. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata, o meno, da Iva.
Distinti saluti.
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli
Verona - Via Dietro Filippini n. 24
Tel 0458532113 - 0452070334