N 22/2020 PROROGHE ADEMPIMENTI TRIBUTARI

COMUNICATO N 22/2020

PROROGHE ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Il DL 18 del 17.03.2020 dispone il rinvio degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale

regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020. Tutti gli adempimenti rinviati dovranno essere effettuati entro il 30.06.2020.

Le principali scadenze prorogate al 30.06.2020 sono:

  • la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 (modello IVA 2020), che scadrebbe il 30.4.2020;
  • la presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);
  • il c.d. “esterometro” relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);
  • la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 31.5.2020);
  • i modelli Intrastat relativi al mese di febbraio (scadenza ordinaria 25.3.2020), al mese di marzo (scadenza ordinaria 27.4.2020) e al mese di aprile (scadenza ordinaria 25.5.2020), nonché quel­li relativi al trimestre gennaio-marzo 2020 (scadenza ordinaria 27.4.2020).

Un elenco più esaustivo verrà comunicato nei prossimi giorni.

Resta ferma la scadenza del 31.3.2020 per le CU:

  • sia trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020);
  • sia la consegna ai contribuenti-sostituiti (lavoratori dipendenti, agenti, lavoratori autonomi…) delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera).

Distinti saluti.

Studio Donato - Gottardelli

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Tel 0458532113 - 0452070334

N 21/2020 GESTIONE REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI CHIUSURA CORONA VIRUS

COMUNICATO N 21/2020

GESTIONE REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI – CHIUSURA CORONA VIRUS

Dal punto di vista operativo, ai fini della corretta gestione dei registratori telematici (RT) si evidenzia che i soggetti obbligati alla chiusura dal decreto “Corona Virus non sono tenuti ad alcun

intervento sull’apparecchio, in quanto è possibile applicare quanto previsto in caso di chiusura dell’esercizio, ad esempio, per il periodo feriale ed in particolare “per eventi eccezionali”.

Conseguentemente:

* l’ultimo giorno di esercizio dell’attività si è provveduto alla “ordinaria” chiusura del RT a seguito della quale avviene, come di consueto, la trasmissione dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate;

* il primo giorno di ripresa dell’attività, con l’accensione del RT lo stesso produrrà il file con l’indicazione dei giorni di inattività che verrà trasmesso all’Agenzia delle Entrate.

La fattispecie in esame, pertanto, non rientra tra le situazioni particolari per le quali è necessario ricorrere alle c.d. “procedure di emergenza” e più in particolare non richiede di procedere con

la comunicazione di sospensione dell’attività o di “messa fuori servizio” del RT .

Distinti saluti

Studio Donato  -  Gottardelli

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N 19/2020 CORONA VIRUS

COMUNICATO N 20/2020

CORONA VIRUS

L’autocertificazione deve essere compilata anche per gli spostamenti a piedi (vedi allegato). Tutti devono circolare con 2 copie una per se ed una da lasciare agli agenti di pubblica sicurezza in caso di controllo.

Ma vediamo nel dettaglio cosa cambia nella nostra vita quotidiana dopo l’ultimo dpcm. L’allegato 1 e 2 del DPCM (vedi allegato) elenca le attività commerciali che restano aperte.

BAR E RISTORANTI

Chiusi così come i pub, le gelaterie e le pasticcerie. Sono aperti i bar negli ospedali purché garantiscano la distanza di sicurezza.

STAZIONI FERROVIARIE E AEROPORTI

Treni e aerei solo per un giustificato motivo. All’interno delle stazioni ferroviarie e degli aeroporti i bar possono rimanere aperti garantendo la distanza di sicurezza di un metro.

SPESA

Sarà possibile andare al supermercato, ma gli ingressi dovranno essere contingentati e si dovrà tenere sempre la distanza di almeno un metro tra le persone. Chiusi i mercati.

FARMACI

Aperte farmacie e parafarmacie. Si può uscire per andare dal medico, fare analisi e altri esami diagnostici. Non si può entrare nelle sale d’attesa dei pronto soccorso, nelle case di riposo per anziani e negli hospice a meno se non per gravi motivi.

FAMIGLIA

Si può uscire per assistere un familiare malato e se i genitori sono separati si potrà andare a prendere i figli, anche fuori dal proprio comune, ma  giustificando lo spostamento.

NEGOZI

Tutti i negozi al dettaglio — ad eccezione di quelli di pubblica utilità — saranno chiusi. Chiusi i centri commerciali che dovranno però consentire l’accesso ai supermercati interni.

TABACCHI E BENZINA

Si potrà andare dal tabaccaio e fare benzina, distributori saranno aperti.

FERRAMENTA E MECCANICO

Se ho un problema alla macchina o al ciclomotore posso andare dal meccanico, solo se urgente. Si potranno compare lampadine e altri articoli di ferramenta.

CONSEGNE A DOMICILIO

Si può ordinare cibo a domicilio, ma chi effettua la consegna dovrà mantenere la distanza di un metro e garantire le norme igienico-sanitarie per confezionamento e trasporto.

AUTOGRILL

Se viaggio in autostrada o nelle strade a scorrimento veloce posso andare nelle aree di servizio per comprare alimenti e bevande.

SPORT

Non è consentito andare a correre al parco e fare altri sport all’aperto. Si può utilizzare la bicicletta per gli spostamenti necessari.

PASSEGGIATE CON IL CANE

È consentito portare a spasso il cane ma solo nelle vicinanze della propria abitazione e per un tempo limitato.

UFFICI

Si può andare in ufficio, ma solo se non è possibile fare lo smart working.

EDICOLE

Rimarranno aperte per garantire il diritto all’informazione.

TRASPORTI PUBBLICI

Saranno le amministrazioni locali a dover stabilire eventuali limitazioni che dovranno poi essere comunicate ai cittadini.

BANCHE E POSTA

Restano aperti, ma si potrà entrare scaglionati.

ASSEMBRAMENTI

Sono vietati gli assembramentii, anche all’aperto bisogna mantenere la distanza di sicurezza.

FESTE E CENE

È vietato andare a trovare amici e familiari a meno che non ci siano gravi motivi; e comunque, nel caso, bisogna mantenere la distanza di sicurezza e utilizzare guanti e mascherine. Vietate cene e feste anche a casa.

PARRUCCHIERI E ESTETICA

Chiusi.

CINEMA, TEATRI E SCUOLE

Rimangono chiusi teatri, cinema, musei, scuole e università.

CHIESE

Le chiese e tutti gli altri luoghi di culto sono aperti ma è vietato celebrare matrimoni e funerali.

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N 18/2020 AL 31 MARZO INVIO TELEMATICO CU 2020

COMUNICATO N. 18/2020

Al 31 marzo l’invio telematico delle CU 2020

Con l'art. 1 del DL 2.3.2020 n. 9, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza da Coronavirus, sono stati differiti i termini relativi alle Certificazioni Uniche, alla dichiarazione precompilata e ai modelli 730, con un'applicazione generalizzata.

Le Certificazioni Uniche 2020 dovranno quindi essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro:

- il 31.3.2020, rispetto alla precedente scadenza del 9.3.2020;

- oppure il 2.11.2020, se non sono rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate (es. quelle relative ai redditi di lavoro autonomo professionale, d'impresa o esenti).

 

Resta ferma la scadenza del 31.3.2020 per la consegna ai contribuenti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d'imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera).

La proroga al 31 marzo 2020 non riguarda invece la comunicazione al Sistema tessera sanitaria (STS), gestito dal Ministero dell’Economia e delle finanze il cui termine è scaduto lo scorso 31 gennaio.

Saluti
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N 16/2020 BONUS FACCIATE PER IMPRESE

COMUNICATO N 16/2020

Bonus facciate per le imprese

Il bonus facciate previsto per il 2020 può essere utilizzato anche dalle imprese (società, imprese individuali, professionisti) e non solo dai privati.

Consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa e possono beneficiarne tutti. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi. Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Sono comprese nella nuova agevolazione fiscale anche le spese correlate: dall’installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall’Iva all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

L’agevolazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile; mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente anche se sono inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” del DPR 380/2001 (Testo unico dell’edilizia).

Anche se l’Agenzia richiama solo gli immobili strumentali, stante l’ampia formulazione della norma, l’agevolazione dovrebbe riguardare tutti gli immobili delle imprese, siano essi strumentali, patrimoniali o merce.

L’impresa che possiede un immobile sul quale sono eseguiti interventi di ristrutturazione edilizia (senza demolizione) può beneficiare del bonus facciate anche se l’immobile è destinato all’uso strumentale, alla successiva vendita (immobile merce) olla locazione (immobile patrimonio).

Il bonus è usufruibili indipendentemente dalla data di inizio dei lavori, in quanto per beneficiare del c.d. “bonus facciate” le spese devono essere sostenute nell’anno 2020.

Ai fini dell’imputazione delle spese, la circolare Agenzia delle Entrate n. 2/2020 precisa che per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali vale il criterio della competenza di cui all’art. 109 del TUIR, quindi rileva indipendentemente dal pagamento, la data di ultimazione degli interventi.

SalutiStudio Donato - Gottardelli commercialisti associati
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