N 15/2020 DEDUCZIONE COSTO AUTOVETTURA USO PROMISCUO

COMUNICATO  N 15/2020

DEDUZIONE COSTO AUTOVETTURA USO PROMISCUO DIPENDENTI CON EMISSIONE DI FATTURA PER IL FRINGE BENEFIT

Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta è deducibile il 70% dei costi, senza alcun limite di spesa.

Tale percentuale di deducibilità deve essere applicata all’intero ammontare dei costi riferiti ai veicoli in oggetto.

Ipotizzando costi auto per € 1.000 (comprensivi di fringe benefit), la deduzione complessiva ammonterebbe a € 700 (Circ. Ag. Entrate 18.06.2008, n. 47/E, p. 5.1). Tale percentuale di deducibilità deve essere applicata all’intero ammontare dei costi riferiti ai veicoli in oggetto, senza applicare le limitazioni di deducibilità previste all’art. 164, c. 2, lett. b).

I costi deducibili al 70% sono solo i costi propri dell’autovettura (intesi come le voci di cui ACI ha tenuto conto per calcolare i costi chilometrici):

quota di ammortamento sul costo dell’auto;

quote di leasing;

canoni di noleggio;

assicurazione;

carburante;

pneumatici

bollo;

manutenzioni dell’auto.

I costi di gestione dell’auto diversi dai precedenti parcheggio, lavaggi, pedaggi autostradali sono deducibili al 70% solo se afferenti l’utilizzo aziendale del veicolo.

Le spese di gestione di cui sopra relativi all’uso privato (parcheggio, pedaggi autostradali, lavaggi …) sono spese personali e non sono costi deducibili da parte del datore di lavoro. Se pagati dal datore di lavoro sono compensi in natura che dovranno essere inserite in busta paga del dipendente e soggetti a ritenute e contributi inps.

L’utilizzo promiscuo, per la maggior parte del periodo d’imposta, deve essere provato in base a idonea documentazione

Il valore da assoggettare a tassazione sia ai fini fiscali, sia contributivi (fringe benefit) è pari ad un’aliquota variabile dal 25% al 60% (in funzione delle emissioni di anidride carbonica) dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, calcolato sulla base delle tabelle Aci (per contratti stipulati dal 1.07.2020)

Per i veicoli concessi con contratti stipulati entro il 30.06.2020 resta ferma l’applicazione della vecchia regola per cui il fringe benefit è il 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di km 15.000 come da tabelle ACI.

La messa a disposizione dei veicoli da parte del datore di lavoro nei confronti del dipendente dietro corrispettivo è un’operazione imponibile ai fini Iva. Per cui se il datore di lavoro emette una fattura pari al benefit (imponibile + iva 22% = benefit) lo stesso si annulla e non vi è benefit tassato in capo al dipendente, che dovrà pagare la fattura.

In tal caso l’Iva delle spese dell’autovettura per il datore di lavoro è detraibile al 100%.

SalutiDott. Alberto DonatoStudio Donato - Gottardelli commercialisti associati
Via Dietro Filippini n. 24
37121 Verona
Tel. 0458532113

N 14/2020 SCHEMA SCADENZE FISCALI

COMUNICATO N 14/2020

SCHEMA SCADENZE FISCALI

Termine

Adempimento

2 marzo 2020
(il 29 febbraio è sabato)

Presentazione telematica dichiarazione IVA con quadro VP

2 marzo 2020
(il 29 febbraio è sabato)

Comunicazione liquidazioni IVA quarto trimestre 2019 (se non è stata presentata la dichiarazione IVA con quadro VP)

9 marzo 2020

Presentazione telematica Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la precompilata

16 marzo 2020

Versamento saldo IVA 2019

30 aprile 2020

Presentazione telematica dichiarazione IVA senza quadro VP

30 aprile 2020

Esterometro primo trimestre 2020

1° giugno 2020
(il 31 maggio è domenica)

Comunicazione liquidazioni IVA primo trimestre 2020

16 giugno 2020

Versamento prima rata IMU 2020

30 giugno 2020

Versamenti saldo 2019 e primo acconto 2020 imposte dirette e IRAP, senza la maggiorazione dello 0,4%

30 giugno 2020

Versamento saldo IVA 2019 differito (con le previste maggiorazioni)

30 luglio 2020

Versamenti saldo 2019 e primo acconto 2020 imposte dirette e IRAP, con la maggiorazione dello 0,4%

30 luglio 2020

Versamento saldo IVA 2019 differito, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%

31 luglio 2020

Esterometro secondo trimestre 2020

16 settembre 2020

Comunicazione liquidazioni IVA secondo trimestre 2020

2 novembre 2020 (il 31 ottobre è sabato)

Presentazione telematica Certificazioni Uniche 2020 non rilevanti per la precompilata

2 novembre 2020 (il 31 ottobre è sabato)

Presentazione telematica modelli 770/2020

2 novembre 2020
(il 31 ottobre è sabato)

Esterometro terzo trimestre 2020

30 novembre 2020

Presentazione telematica modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020

30 novembre 2020

Versamento secondo o unico acconto 2020 imposte dirette e IRAP

30 novembre 2020

Comunicazione liquidazioni IVA terzo trimestre 2020

16 dicembre 2020

Versamento saldo IMU 2020

28 dicembre 2020
(il 27 dicembre è domenica)

Versamento acconto IVA 2020

1° febbraio 2021
(il 31 gennaio è domenica)

Esterometro quarto trimestre 2020

SalutiStudio Donato - Gottardelli commercialisti associati
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N 13/2020 DURC FISCALE

COMUNICATO N 13/2020

DURC FISCALE

L’agenzia delle Entrate ha pubblicato (provvedimento 54730/2020 con due allegati) il nuovo modello di certificazione denominato “CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 17-BIS, COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241” che servirà ad evitare gli adempimenti introdotti dall’articolo 4 del decreto fiscale (Dl 124/2019), relativi alla ritenute negli appalti labour intensive (Cfr Comunicato di Studio n 12/2020).

Se l’impresa appaltatrice risulta in regola i limiti ed i controlli per gli appalti non si applicano.

L’obiettivo della certificazione è verificare che l’impresa in appalto abbia i quattro requisiti che consentono di non applicare il temuto meccanismo di controllo:

-lesistenza in vita da almeno tre anni,

- lassolvimento regolare degli obblighi dichiarativi,

- versamenti in conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi e dei compensi,

- assenza di debiti fiscali e contributivi non soddisfatti.

L’Agenzia prende in esame le iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione

Rilevano esclusivamente i debiti riferiti imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi.

Il certificato, esente da imposta di bollo, sarà messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, sarà aggiornato in automatico e avrà validità di quattro mesi dalla data del rilascio

Pur avendo la specifica funzione di attestare i requisiti per evitare l’applicazione dei controlli per gli appalti il DURC FISCALE appare utile in tutti i casi in cui un committente è interessato a conoscere

la “salute fiscale” di un fornitore o cliente.

Saluti
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati
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N 12/2020 APPALTI RITENUTE RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE

COMUNICATO N 12/2020

APPALTI RITENUTE RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE

Dal 1.1.2020 sono introdotte nuove disposizioni in merito alla responsabilità del committente negli appalti labour intensive

Sono interessati i committenti che congiuntamente realizzano tre presupposti:

1) affidano il compimento di un’opera / più opere o di uno / più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto / subappalto;

2) con prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente;

3) con l’utilizzo di beni strumentali del committente

Committenti interessati sono individuati nei soggetti che assumono la qualifica di sostituto d’imposta (spa, srl, enti non commerciali, società di persone e soggetti assimilati,

ditte individuali, lavoratori autonomi, società agricole, commissari liquidatori / curatori fallimentari, ecc.) compresi i condomini.

Il limite di € 200.000 è riferito agli appalti contratti dal committente con la stessa impresa. Diversamente, nel caso in cui il committente abbia in essere più contratti con più imprese,

ma nessuno di essi superiore a € 200.000, le disposizioni in commento non trovano applicazione

Nuovi obblighi

- l’impresa appaltatrice deve effettuare il versamento delle ritenute fiscali trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dei singoli contratti mediante distinti mod. F24

per ciascun committente, senza possibilità di compensazione;

- il committente deve verificare l’avvenuto versamento. A tal fine il committente deve richiedere all’impresa appaltatrice

copia dei mod. F24, che la stessa deve rilasciare entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento.

Il committente, in caso di inottemperanza agli obblighi sopra accennati, è tenuto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice

o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione”.

I Clienti che ritengono di avere situazioni che rientrano nella nuova disciplina degli appalti labour intensive sono invitati a contattare lo Studio per verificare l’applicabilità delle nuove regole e predisporre

gli opportuni accorgimenti per poter adempiere regolarmente alla nuova disciplina.

SalutiStudio Donato - Gottardelli commercialisti associati
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N 11/2020 COMUNICAZIONE SOMMINISTRAZIONE LAVORO ENTRO IL 31.01.2020

COMUNICATO N 11/2020

COMUNICAZIONE SOMMINISTRAZIONE LAVORO ENTRO IL 31.01.2020

Entro il 31 gennaio 2020 i datori di lavoro che hanno impiegato, nel corso dell'anno 2019, lavoratori con contratto di somministrazione devono

comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria

delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:

  • il numero dei contratti di somministrazione conclusi,
  • la loro durata, nonché
  • il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati.

L'omissione della stessa - ovvero il non corretto assolvimento dell'obbligo - è punibile, ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs n. 81/2015, con l'erogazione di una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.250.

Verona 22 gennaio 2020

Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati
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