N 6/2017 LINEE GUIDA SULLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

COMUNICATO N. 06/2017

LINEE GUIDA SULLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

Con l’introduzione del D.P.C.M. del 3 dicembre del 2013 e delle “Linee guida sulla conservazione dei documenti informatici” cambia l’approccio sul tema della conservazione, con particolare riferimento alla Posta Elettronica certificata. Da conservare in particolare la “ricevuta di consegna completa”

Il D.P.C.M. del 3 dicembre del 2013 recanti le regole tecniche in materia di sistemi di conservazione, ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 -bis , 23 -ter , comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44 -bis e 71, comma 1, del CAD "Codice dell’amministrazione digitale" di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e le “linee guida sulla conservazione dei documenti informatici” pubblicate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, hanno individuato, sistematicamente, i principi sulla conservazione dei documenti informatici.

La Posta Elettronica Certificata (PEC), in quanto documento di natura informatica, va conservata per un tempo prestabilito dalla legge. Difatti, secondo l’art. 2220 del codice civile i documenti e le scritture contabili devono essere conservati per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione e, con particolare riferimento all’art. 2214 dello stesso codice, si impone di “conservare ordinatamente per ciascun affare” la corrispondenza ricevuta e spedita oltre alle fatture e alle scritture contabili.

Infine, si deve tenere in considerazione che l’art. 43 del Codice dell’Amministrazione Digitale stabilisce che i documenti informatici di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento sono conservati “in modo permanente con modalità digitali” nel rispetto delle regole tecniche. Si fa presente che non è corretta la conservazione tramite stampa su carta e l’archiviazione fisica del documento, non garantendo in tal modo la conformità all’originale informatico.

PEC SPEDITE

Delle Pec spedite occorre conservare la “ricevuta di avvenuta consegna" in quanto contiene tutti gli elementi atti a garantirne la conservazione nel tempo. Ossia il file postacert.eml identificato con la busta con all'interno il messaggio originale, la ricevuta, la firma elettronica e il file daticert.xml che contiene al suo interno tutte le informazioni necessarie (identificato id del messaggio PEC, la consegna e chi ha spedito la PEC).

Si suggerisce, quindi, di archiviare e conservare a norma la PEC, in osservanza dell’articolo 2214 del Codice Civile che prevede l'obbligo, per l'imprenditore di «conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite» e dell'articolo 2220 del Codice Civile che dispone la conservazione per dieci anni delle lettere e dei telegrammi ricevuti, nonché delle copie delle lettere e dei telegrammi spediti. Naturalmente, in via interpretativa, queste regole si possono estendere alle e-mail rilevanti per l’impresa.

PEC RICEVUTE

Quanto ai messaggi Pec ricevuti allo stesso modo vi è obbligo di conservazione della busta di trasporto con sia il file contenente il messaggio originale, completo di testo ed eventuali allegati, sia il file dotato di tutte le informazioni relative all'invio daticert.xml

IL SALVATAGGIO

Compreso l'obbligo di archiviazione decennale e contenuto dell'archiviazione (busta con messaggio originale + informazioni pec) si deve decidere il procedimento di salvataggio. Una soluzione potrebbe essere l'archiviazione per cliente//pratica//affare degli allegati della mail. Ma altrettanto utile e probabilmente più organizzata potrebbe essere l'archiviazione di tutte le mail in modo cronologico attraverso l'esportazione delle mail stesse. Tutti i software di gestione delle mail (da outlook, windows live mail, thunderbird mail etc) hanno nei menù di gestione la funzione di archiviazione tramite esportazione delle mail stesse. Una esportazione massiva delle mail per anno potrebbe essere un modo intelligente per archiviare ed un domani per ripristinare le mail medesime in caso di sostituzione di hardware o software di gestione.

Verona 25 gennaio 2017


Dott. Gianni GottardelliStudio Donato - Gottardelli commercialisti associati Tel 0458532113

N 5/2017 OPPOSIZIONE ALLA TRASMISSIONE DELLE SPESE SANITARIE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

COMUNICATO N. 05/2017

OPPOSIZIONE ALLA TRASMISSIONE DELLE SPESE SANITARIE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Entro il 31 gennaio 2017 i medici, odontoiatri, farmacie e parafarmacie, ASL, strutture autorizzate all'erogazione dei servizi sanitari, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari radiologia medica, ottici, veterinari comunicano all’Agenzia delle Entrate le spese sanitarie, pagate nel corso del 2016, dai propri pazienti.

Si ricorda che chi sostiene la spesa può opporsi a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie/rimborsi relativi all’anno precedente.

In particolare, l’opposizione può essere manifestata mediate le seguenti modalità:

A) al momento in cui la spesa viene certificata, non va comunicato a chi emette lo “scontrino parlante” il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria ovvero, in caso di fattura/ricevuta fiscale, va richiesta l’apposizione di specifica “annotazione” sul documento fiscale. Al riguardo, come specificato in una FAQ, l’erogatore deve annotare sia sulla propria copia sia sull’originale della fattura da consegnare al cliente, la frase:

“IL PAZIENTE SI OPPONE ALLA TRASMISSIONE AL SISTEMA TS AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DEL DM. 31.7.2015”.

Giova precisare che l’opposizione del cittadino all’invio tramite STS delle spese sanitarie è effettuata oralmente e quindi non si deve e non si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro.

B) con l’accesso all’area riservata del sito web del Sistema TS tramite tessera sanitaria TS-CNS o le credenziali Fisconline; in tal caso l’opposizione può essere effettuata, dal 01.02 al 28.2.2017, in relazione ad ogni singola voce di spesa sostenuta nel 2016;

C) fino al 31 gennaio 2017, comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza. Per comunicare l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate è a disposizione nel sito dell’agenzia l’apposito modello. La comunicazione può essere effettuata:

* inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

* telefonando a un centro di assistenza multicanale (848.800.444 da fisso, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero)

* consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia il modello di richiesta di opposizione.

In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità.

Se si utilizza la e-mail o il telefono, è possibile comunicare l’opposizione all’utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè, non utilizzando il modello), indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza.

Nel caso di scontrino parlante, l'opposizione può essere effettuata anche non comunicando il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria.

E’ comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.

Saluti
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

 

N 4/2017 ALIQUOTE ENASARCO 2017

COMUNICATO N. 4/2017

ALIQUOTA ENASARCO 2017 PARI AL 15,55%

L’aliquota ENASARCO da applicare sulle provvigioni passerà dal 1.1.2017 al 15,55% (di cui la metà a carico della ditta mandante 7,775%).

La nuova aliquota ENASARCO del 15,55% (ritenuta in fattura pari al 7,775%) si applicherà per le fatture relative alle provvigioni maturare nel 2017.

Occorre ricordare che il criterio per l’applicazione dell’aliquota ENASARCO è quello della competenza per cui con riferimento alla provvigioni di competenza 2016 le fatture, anche se emesse nel 2017, devono riportare ancora l’aliquota del 2016 pari al 15,10 % (ritenuta del 7,55%)

I versamenti previdenziali prevedono una soglia minima e un tetto massimo annui, chiamati rispettivamente minimale contributivo e massimale provvigionale. Il massimale è annuo e non è frazionabile in trimestri; una volta raggiunto, non è più possibile fare versamenti previdenziali in favore dell’agente.

Nel caso di agenti operanti in forma di società di persone (sdp) il minimale e il massimale si intendono riferiti alla società e non ai singoli soci, pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.

Per il 2017 massimale e minimale non hanno subito modifiche per cui:

-          il Minimale contributivo Enasarco è di € 418,00 per gli agenti plurimandatari ed € 836,00 euro per i monomandatari.

-          Il Massimale provvigionale Enasarco è pari ad:

  • Agenti plurimandatari: € 25.000 che corrispondono ad un massimo contributivo di € 3.887,50      (ritenute subite dall’agente € 1.943,75);
  • Agenti monomandatari: € 37.500 con massimale pari a € 5.831,25 (ritenuta subita dall’agente      € 2.915,63).

SalutiDott. Alberto DonatoStudio Donato - Gottardelli commercialisti associati
Via Dietro Filippini n. 24
37121 Verona
Tel. 0458532113

N 3/2017 CANONE RAI

Comunicato n. 03/2017

Canone RAI - Chi non possiede un televisore deve comunicarlo entro il 31 gennaio

Chi non è in possesso di un apparecchio televisivo hanno tempo fino al 31 gennaio 2017 per comunicarlo all’Agenzia delle Entrate, presentando il modello di dichiarazione sostitutiva disponibile online per il caso di non detenzione dell’apparecchio.

Domanda telematica

Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it e della Rai www.canone.rai.it e va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite un’applicazione web, disponibile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia, oppure tramite gli intermediari abilitati (Caf e professionisti).

La dichiarazione sostitutiva può essere firmata digitalmente e presentata anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..">Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Domanda cartacea

Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Validità della dichiarazione sostitutiva

Il modello di non detenzione ha validità annuale, quindi va presentato ogni anno se ne ricorrono i presupposti. Poiché l’addebito della prima rata di canone tv partirà già dal mese di gennaio 2017, è consigliabile presentare la dichiarazione il prima possibile per essere sicuri di evitare eventuali addebiti in bolletta e di dover presentare, successivamente, un’istanza di rimborso.

SalutiDott. Alberto DonatoStudio Donato - Gottardelli commercialisti associati
Via Dietro Filippini n. 24
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Tel. 0458532113

N 2/2017 COMUNICAZIONE AGENTI E RAPPRESENTANTI

COMUNICATO N. 2/2017

COMUNICAZIONE AGENTI E RAPPRESENTANTI

Gli agenti e rappresentanti anche occasionali, imprese individuali e società, subiscono la ritenuta di acconto IRES/IRPEF del 23% sul 50% dell’imponibile.

Se voglio ridurla al 23% sul 20% devono comunicare al committente di avvalersi in modo continuativo di dipendenti o di terzi:

-entro il 31 dicembre 2016 per il 2017;

-         - entro 15 giorni in caso di inizio del rapporto di agenzia

-         - entro 15 dal verificarsi delle condizioni.

La comunicazione deve essere inviata tramite raccomandata AR o pec e, dal 2013, vale anche per gli anni successivi salvo revoca, da comunicarsi entro 15 dalla perdita dei requisiti.

Per cui per gli agenti che hanno eseguito la comunicazione entro il 31.12.2013 o 2014 o 2015 non dovrà essere nuovamente inviata al 31.12.2016 per il 2017 valendo quelle precedenti.

Le ditte mandanti che hanno ricevuto negli anni passati la comunicazione dovranno pertanto fare attenzione ed applicare la ritenuta del 23% sul 20%, salvo revoca, anche per il 2017 pur non avendo ricevuto alcuna nuova comunicazione.

Si ricorda che:

-         l'utilizzo continuativo di dipendenti si ha se gli stessi effettuano prestazioni per la prevalente parte dell'anno (almeno 6 mesi);

-         per soggetti terzi si intendo agenti, subagenti, mediatori, collaboratori familiari, associati in partecipazione di solo lavoro. La continuità della prestazioni di terzi si realizza se l'agente sostiene nell'anno precedente costi per i terzi in misura superiore al 30% delle provvigioni del periodo.

Verona, 3 gennaio 2017

SalutiDott. Alberto DonatoStudio Donato - Gottardelli commercialisti associati
Via Dietro Filippini n. 24
37121 Verona
Tel. 0458532113

N 1/2017 PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATO 12 GENNAIO 2017

COMUNICATO N. 1/2017

PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATO 12 GENNAIO 2017

Al fine di poter dedurre le somme e i valori corrisposti ai lavoratori dipendenti e ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. compenso amministratori, collaboratori coordinati e continuativi e "a progetto"), relative al periodo d'imposta 2016, è necessario provvedere al pagamento entro e non oltre il 12 gennaio 2017, in base al principio della cosiddetta "cassa allargata".

Il suddetto principio non è applicabile ai lavoratori autonomi per cui gli stipendi dei dipendenti dei lavoratori autonomi per essere deducibili nel 2016 devono essere pagati entro il 31/12/2016.

INCASSI PROFESSIONISTI E CONTRIBUENTI MINIMI

Per i professionisti ed i contribuenti minimi si applica il principio di cassa per cui i ricavi sono reddito nell'anno di incasso le spese sono costi nell'anno di pagamento.

Pertanto si raccomanda a tutti i professionisti / minimi la massima attenzione per gli incassi avuti a cavallo d'anno e di indicare chiaramente, sulle fatture, la data di incasso ai fini della corretta imputazione a reddito nell'anno di competenza.

Si ricordano alcuni casi particolari:

BONIFICI BANCARI

Nel caso di compensi professionali pagati mediante bonifico bancario, la Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23/6/2010, precisa che ai fini della determinazione de reddito il momento in cui il professionista / minimo consegue l'effettiva disponibilità delle somme, debba essere individuato in quello in cui questi riceve l'accredito sul proprio conto corrente.

Non ha alcuna rilevanza né la data della valuta, ovvero quella da cui decorrono gli interessi, né il momento in cui il committente emette l'ordine di bonifico, né quello in cui la banca informa il professionista dell'avvenuto pagamento.

Per cui i bonifici effettuati a fine dicembre 2016 ma accreditati sul conto del professionista /minimo / forfettari nei primi giorni del 2017 dovranno essere fatturati da quest’ultimi nel 2017 e concorrono a formare il reddito nel 2017. L’impresa che ha effettuato il pagamento nel 2016 dovrà versare la ritenuta entro il 16/01/2016 e farlo rientrare nel 770 del 2016.

In tal modo però si crea una divergenza tra il reddito del professionista, per cui il bonifico è reddito nel 2017, e il CU 2016 rilasciata dal cliente che indica la somma bonificata come reddito 2016!!!!

ASSEGNI BANCARI

La stessa Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23/6/2010 prevede che i compensi pagati mediante assegno bancario devono considerarsi percepiti dal professionista / minimo / forfettario nel momento in cui l’assegno entra nella disponibilità del professionista, momento che si realizza con la consegna dell’assegno al professionista / contribuente minimo. Non rileva la data di versamento dell’assegno sul conto corrente del professionista / minimo.  Assegno consegnato al professionista nel dicembre 2016, depositato sul c/c nel gennaio 2017, i compensi sono reddito nel 2016. Tutti i clienti devono segnalare in modo chiaro tale situazione al fine della corretta imputazione del reddito.

CONCLUSIONE

Si sconsiglia di effettuare bonifici ai professioni/minimi / forfettari l'ultimo giorno del mese in quanto tale procedura può creare uno scostamento, che sicuramente porterà accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, tra bonifico/ versamento delle ritenute da parte del soggetto che ha effettuato il pagamento e fatturazione da parte del professionista/minimo / forfettario. Si raccomanda perciò di procedere al pagamento dei professionisti con congruo anticipo o ad inizio mese.

Verona 3 gennaio 2017

Dott. Alberto DonatoStudio Donato - Gottardelli commercialisti associati
Via Dietro Filippini n. 24
37121 Verona
Tel. 0452070332 Fax 0452070334