N 16/2017 DETRAZIONE PER LE SPESE PER LA FREQUENZA DI ASILO NIDO

COMUNICATO N. 16/2017

DETRAZIONE PER LE SPESE PER LA FREQUENZA DI ASILO NIDO

Art.2, comma 6, Legge n.203 del 2008

 

Aspetti generali

Per le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento delle predette spese.

Ai sensi dell’art. 70, della legge n. 488 del 2001, si considerano asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa

tra i tre mesi e i tre anni.

È possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate ad asili nido sia pubblici che privati.

Le bambine e i bambini per i quali compete l’agevolazione sono quelli ammessi e che frequentano l’asilo. In applicazione del principio di cassa la detrazione spetta per

le spese sostenute nel periodo d’imposta, a prescindere dall’anno scolastico cui si riferiscono (Circolare 13.02.2006 n. 6, risposta 2.1).

Rientrano anche tra le spese detraibili anche quelle sostenute per la frequenza delle cosiddette “sezioni primavera” che assolvono alla medesima funzione degli asili nido (Circolare del 09.05.2013 n. 13).

 

Limiti di detraibilità

L’importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari ad € 632 per ciascun figlio che frequenta l’asilo nido ed è ripartita tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 33.

 

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2017 (punti da 701 a 706) con

il codice 33. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei genitori, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori.

Per documentare la spesa è necessario conservare ed esibire la fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento che deve essere effettuato nel 2016.

 

Verona, 26 aprile 2017.

Saluti
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

N 15/2017 STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI ENTRO IL 31.12.2017

COMUNICATO N. 15/2017

 STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI ENTRO IL 31.12.2017

 Con la Risoluzione n. 46 del 10/04/2017, l’Agenzia delle entrate, nel fornire chiarimenti in ordine alla archiviazione delle fatture cartacee (i.e. analogiche) ha ricordato che ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 17.06.14 (che rinvia all’articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Per cui tale riferimento è valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati, infatti la dichiarazione IVA è stata inviata il 28.02.2017, Unico ai fini dei redditi sarà inviato in settembre 2017.

La stessa risoluzione fornisce due esempi:

a) Contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1.1.2016- 31.12.2016): conservazione documenti fiscali entro il 31.12.2017 (3° mese successivo al 30/9/2017 termine di presentazione di UNICO);

b) Contribuente con periodo d’imposta a cavallo (1.7.2015 - 30.6.2016): conservazione documenti fiscali di detto periodo entro il 30.6.2017 (3° mese successivo al 31/3/2017).

Occorre quindi sottolineare che è da ritenere superata l’indicazione fornita con il Comunicato N. 11/2017 per cui così come il libro giornale, mastrini, libro inventari, relativi al 2016, per i soggetti con periodo d’imposta 01.01.2016/31.12.2016,

devono essere stampati tutti entro il 31 dicembre 2017 anche i registri IVA devono essere stampati entro il 31.12.2017 e non entro il 28.05.2017.

 
Saluti
 
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

N 14/2017 DETRAZIONE DELLE SPESE DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE

COMUNICATO N. 14/2017

 Detrazione delle spese di istruzione non universitarie

Sono detraibili nella misura del 19 per cento le spese di istruzione non universitaria. L’art. 1, comma 151, della legge n. 107 del 2015 ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono state distinte da quelle universitari.

La detrazione spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della legge n. 62 del 2000, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.

La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:

- scuole dell’infanzia (scuole materne);

- scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);

- scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);

sia statali sia paritarie private e degli enti locali.

La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all’ordinamento antecedente il DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. I nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del citato DPR n. 212 del 2005 possono, invece, considerarsi equiparabili alle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari.

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori.

Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR.

Si tratta, ad esempio delle spese per:

-- la mensa scolastica (Circolare 02.03.2016 n. 3/E risposta 1.15) e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (Risoluzione 4.08.2016, n. 68). Per tali spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado (Circolare 06.05.2016 n. 18/E risposta 2.1);

-- le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad es: all’agenzia di viaggio).

La detrazione non spetta per le spese relative

-- l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15);

-- il servizio di trasporto scolastico, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione (Risoluzione 04.08.2016 n. 68/E)

La detrazione per le spese di frequenza sopra indicate è calcolata su un importo massimo di euro 564 per l’anno 2016 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto

Documentazione da controllare e conservare

Al fine del riconoscimento dell’onere il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2016.

Le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere documentate mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.

Se per l’erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente. L’attestazione e la relativa istanza sono esenti dall’imposta di bollo, purché indichino l’uso per il quale sono destinati.

A partire dall’anno 2016 non è possibile integrare il documento di spesa con i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola così come era consentito per le spese sostenute nell’anno 2015 in sede di prima applicazione della norma (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.1).

Verona 12 aprile 2017
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

N 13/2017 ELENCO PERMANENTE DEGLI ISCRITTI 5 PER MILLE

COMUNICATO N. 13/2017

ELENCO PERMANENTE DEGLI ISCRITTI 5 PER MILLE

L’articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016 ha semplificato gli adempimenti per l’ammissione al riparto della quota del 5 per mille.

In particolare, gli enti che hanno regolarmente adempiuto alla presentazione della domanda di iscrizione e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla persistenza

dei requisiti di ammissione al contributo nell’anno 2016 sono inseriti nell’elenco integrato, aggiornato e pubblicato sul sito dell’Agenzia entro il 31 marzo 2017.

 

Pertanto, gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille

e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione, in quanto la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentata esplicano

effetti anche gli anni successivi se le condizioni permangono le medesime.

Si intendono regolarmente iscritti anche gli enti che hanno usufruito della remissione in bonis nel 2016, versando la sanzione di €250,00.

 

Elenco permanente degli iscritti suddiviso per categoria è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Saluti
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

N 12/2017 ABOLITI VOUCHER TORNA IL LAVORO IN NERO

COMUNICATO N. 12/2017

ABOLITI I VOUCHER, TORNA IL LAVORO IN NERO

 È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017 il Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017, con il quale il Governo ha voluto abrogare le disposizioni in materia di lavoro accessorio (voucher).

Il DL è entrato in vigore il 17 marzo 2017.

Ciò comporta che, già dal 17 marzo 2017 non è più possibile acquistare nuovi buoni lavoro per le prestazioni di lavoro accessorio.

Contestualmente è previsto un periodo transitorio, in scadenza il 31 dicembre 2017, entro il quale i committenti potranno utilizzare, secondo le normali procedure,

i buoni lavoro eventualmente già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto in esame (17 marzo 2017) e non ancora utilizzati.

Per cui i voucher acquistati prima del 17 marzo 2017 possono essere normalmente utilizzati entro il 31 dicembre 2017.

 

Verona 20 marzo 2017

Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

N 11/2017 STAMPA REGISTRI IVA ANNO 2016

COMUNICATO N. 11/2017

STAMPA REGISTRI IVA ANNO 2016

 

Entro il 28 maggio 2017 si deve procedere alla stampa in definitiva o alla conservazione sostitutiva dei registri IVA 2016, oltre che all'archiviazione elettronica delle fatture elettroniche emesse nel 2016.

Infatti l'art 7, c. 4/ter DL 357/94 richiede che la stampa definitiva dei registri contabili o la loro archiviazione sostitutiva sia effettuata entro 3 mesi (90 giorni) dalla presentazione della dichiarazione annuale.

La dichiarazione annuale IVA per il 2016 (IVA 2017) doveva essere presentata entro il 28 febbraio 2017 (il fatto che le dichiarazioni siano considerate tempestive se presentate entro il 3 marzo 2017 non appare il differimento del termine di presentazione ma la concessione di una tolleranza da parte dell’agenzia delle entrate a causa dei rallentamenti avvenuti il 28.02) per cui i registri IVA (fatture emesse, fatture ricevute, corrispettivi, registri liquidazioni IVA se attivato) devono essere stampati in definitivo o conservati in modo sostitutivo entro 3 mesi (90 giorni) ossia entro il 28 maggio 2017.

Occorre ricordare che sino al 2015 il termine di stampa era unico sia per i registri Iva che per gli altri registri contabili, infatti unico era il termine del 30 settembre 2016 di presentazione della dichiarazione annuale per cui i registri relativi al 2015 sia i registri IVA che libro giornale, mastrini, libro inventari, dovevano essere stampati entro il 30 dicembre 2016.

Verona 06 marzo 2017

Studio Donato - Gottardelli

Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona

Tel. 0458532113

N 10/2017 INTRASTAT 2 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI "IL RITORNO"

COMUNICATO N. 10/2017

INTRASTAT 2 ACQUISTI BENI E SERVIZI “IL RITORNO”

I modelli Intrastat 2 acquisti di beni e servizi abrogati a decorrere dal 1 gennaio 2017 dal DL 193/2016 tornano in vita.

I nostri politici burloni o solo ignoranti si sono accorti di aver abrogato una obbligo che la norme comunitarie non consento di eliminare!!!!! Con il decreto Milleproroghe non ancora approvato definitivamente hanno pertanto ripristinato l’obbligo della presentazione del modelli Intrastat 2 bis per gli acquisti di beni e servizi intracomunitari.

La scelta è stata quella di ripristinare, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2017 (quindi per l’intero anno d’imposta 2017), “gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea (…) nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193 convertito”.

Il quadro complessivo che emerge per il 2017 è, dunque, il seguente: 1) è confermato l’obbligo di presentazione per le cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis) e per le prestazioni di servizi rese (modello INTRA-1 quater); 2) è ripristinato l’obbligo di presentazione per gli acquisti intracomunitari, sia per la parte fiscale sia per la parte statistica (modello INTRA-2 bis), nonché per le prestazioni di servizi ricevute (modello INTRA-2 quater)

Il comunicato stampa congiunto (Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Dogane / Istat, che trio!) prevede che per il 27 febbraio 2017 (25 è sabato), termine di presentazione dei modelli relativi al mese di gennaio 2017, quindi, dovranno essere presentati anche i modelli INTRA-2 per gli acquisti di beni e servizi compilanti in modo completo sia per la parte fiscale colonne da 1 a 7 che per quella statistica colonne 1 e da 6 a 15, anche se nessuna norma di legge lo prevede considerato che il Mille proroghe non è stato ancora approvato.

Giova ricordare che dovrebbero rimanere esonerati dalla presentazione dell’INTRA acquisti per il 2017 i soggetti che optano, entro il 31 marzo 2017, per il regime facoltativo di comunicazione dei dati delle fatture ex art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, in virtù della specifica esclusione prevista dall’art. 3 lett. b) dello stesso D.Lgs.

Segue il comunicato stampa.

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO (Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Dogane / Istat)

Comunicazioni relative ai modelli INTRA-2

Nell’ambito della conversione in legge del Dl n. 244/2016 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”), è imminente la formalizzazione di misure, già approvate dal Senato, che posticipano di un anno gli effetti della soppressione delle comunicazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea (Modelli INTRA-2).

Nelle more della definizione del quadro giuridico e considerato che, in base al Regolamento CE n. 638/2004 del 31 marzo 2004 (e successivi regolamenti di modifica ed attuazione), concernente le statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri dell’Unione Europea, l’Istat deve comunque raccogliere a fini statistici le informazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni per il mese di gennaio 2017, si comunica che l’obbligo di trasmissione delle comunicazioni in questione permane solo a carico dei soggetti passivi Iva già tenuti alla presentazione mensile dei Modelli INTRA-2 per gli acquisti di beni ovvero che rientrino in tale periodicità in base all’ammontare delle operazioni intracomunitarie di acquisto di beni per un valore superiore a € 50.000,00 nel IV trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017.

Tali soggetti, pertanto, sono tenuti ad effettuare, con le consuete modalità, la comunicazione mensile dei Modelli INTRA-2 compilando integralmente tali Modelli e a procedere al loro invio utilizzando gli usuali canali telematici (Servizio telematico doganale e Entratel), al fine di rispettare gli obblighi statistici definiti a livello UE.

Saluti
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

N 9/2017 INTERESSI PASSIVI BANCARI ADDEBITO AL 1 MARZO 2017

COMUNICATO N. 9/2017

INTERESSI PASSIVI BANCARI ADDEBITO AL 1° MARZO 2017

Coloro i quali non hanno dato disposizione alla propria banca di addebitare sul conto alla data del 1° marzo 2017 gli interessi passivi maturati al 31/12/2016 divengono, a decorrere da tale data, debitori verso la banca e matureranno interessi di mora.

Automaticamente da tale data le “banche dati” private (es. CRIF) segnaleranno come insolvente il correntista. Se detti interessi non verranno pagati entro il 31/3/2017 l’insolvenza risulterà anche dalla centrale dei rischi presso Banca d’Italia.

Purtroppo come sempre non è chiaro come in realtà si comporteranno le banche secondo quanto riportato sulla stampa specializzata:

 il correntista non potrebbe dare (prima del 01/03/2017) disposizione alla banca di utilizzare gli accrediti pervenuti nel periodo 01/01/2017 – 01/03/2017 per il saldo degli interessi maturati al 31/12/2016, poiché questi non sono liquidi prima del 01/03/2017;

 se il cliente ha un conto attivo e un conto passivo la banca non provvede in automatico a prelevare le somme dal conto attivo per saldare gli interessi maturati sul conto passivo. Occorre una esplicita disposizione del correntista in data non precedente al 01/03/2017 (e non successiva, sennò si risulta morosi!);

 talune banche affermano che se dopo il 01/03/2017 viene accreditato sul conto passivo una somma con un bonifico (es. incasso di una fattura attiva da un cliente) detta somma prioritariamente va a saldare gli interessi maturati al 31/12/2016 e addebitati al 01/03/2017 e la differenza viene accreditata sul conto. Altre banche hanno risposto negativamente. Tutte hanno risposto negativamente circa l’accredito di assegni, salvo venga esplicitamente precisato dal correntista la loro destinazione a pagamento degli interessi al momento del versamento;

 molte banche non sono state in grado di fornire alcuna indicazione circa quanto indicato nei precedenti punti da 1 a 3, affermando: il 1° marzo si vedrà, ad oggi non abbiamo istruzioni.

Conclusioni

Quella che doveva essere una norma a salvaguardia della posizione di debolezza del risparmiatore ed evitare l’iniquità dell’anatocismo si sta traducendo in una beffa, peraltro assai pericolosa poiché potrebbe esporre i titolari dei conti correnti alla segnalazione in centrale dei rischi anche per importi irrisori.

Si consiglia di prendere contato con gli istituti di credito con cui intrattenete rapporti per concordare le modalità di estinzione del debito maturato al 31/12/2016 che vi verrà addebitato il prossimo 1° marzo; al limite capitolando e autorizzando la banca ad addebitare sul conto gli interessi passivi.

 
Saluti Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati
Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

N 8/2017 IPER AMMORTAMENTO 150% CONCETTO DI INTERCONNESSIONE

COMUNICATO N. 8/2017

IPER AMMORTAMENTO 150% CONCETTO DI INTERCONNESSIONE

 

Come illustrato nella Circolare di studio n. 6/2017 per le imprese che effettuano investimenti in beni materiali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, ricompresi nell’Allegato A (cfr Circolare n. 6/2017) , entro il 31.12.2017 (30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), il costo di acquisizione è incrementato del 150%.

 

Per poter rientrare nell’agevolazione è necessario, nel rispetto delle date indicate, che:

- il bene sia nuovo,

- rientri tra quelli elencati nell’allegato A,

- sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell'ottenimento del beneficio dell’iper ammortamento del 150%, è necessario e sufficiente che:

1. scambi in formazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);

2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

 

Per cui se il bene è nuovo, nel rispetto di tutti gli altri requisiti, ma non “interconnesso” potrà godere del super ammortamento del 40% ma non dell’iper ammortamento del 150%.

Saluti
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 37121 Verona Tel. 0458532113

 

N 7/2017 ERRATE FATTURE IN REVERSE CHARGE

COMUNICATO N. 7 /2017

ERRATE FATTURE IN REVERSE CHARGE

Lo Studio con Circolare n. 11 del 25.01.2016 ha informato i Clienti sulle sanzioni applicabili in caso di errata applicazione del reverse charge. Tuttavia in molti casi i Clienti si “accontentano” di ricevere la fattura come inviata dal fornitore senza contestare l’eventuale irregolarità della fattura stessa.

Purtroppo il committente /cessionario che riceve una fattura errata è sanzionato anche se incolpevole. Si richiama pertanto l’attenzione dei Cliente a controllare ed a pretendere la correzione delle fatture errate.

Le sanzioni applicate sono:

Omessa applicazione reverse charge

In caso di omessa applicazione del reverse charge la sanzione applicabile va da un minimo di 250 a un massimo di 10.000 euro (articolo 6, comma 9–bis 1, del Dlgs 471/1997, entrato in vigore il 1° gennaio 2016). Tuttavia l'Agenzia delle Entrate non può, in ogni caso, contestare al cliente la detrazione dell'imposta erroneamente esposta in fattura.

Errata applicazione reverse charge

L'art 6 D. lgs 471/1997, comma 9/bis 2, prevede le sanzioni nel caso in cui il cedente/ prestatore applichi erroneamente il reverse charge per cui emetta una fattura senza IVA in reverse charge nel caso in cui avrebbe invece dovuto emetterla con IVA. In tal caso il cedente ed il cessionario sono solidamente responsabili per una sanzione fissa compresa da € 250 ad € 10.000.

Per evitare la sanzione, il Cliente che ha ricevuto una fattura irregolare deve:

1)     contestare formalmente la fattura;

2)     pagare al fornitore il solo valore imponibile;

3)     regolarizzare la fattura ricevuta applicando il reverse charge. La procedura di regolarizzazione comporta l'invio di una copia della fattura ricevuta, integrata con il metodo del reverse charge, all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, in base al domicilio fiscale o alla sede legale del cessionario/committente. Infatti, secondo l'articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997, il Cliente che ha ricevuto una fattura “irregolare” deve presentare all'Agenzia delle Entrate, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo, in duplice esemplare, il quale contenga le indicazioni ordinariamente previste dall'articolo 21 del Dpr 633/1972, che disciplina il contenuto della fattura.