N 13/2016 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI COMPILAZIONE ENTRO IL 30/09/2016

COMUNICATO N. 13/2016

Registro beni ammortizzabili – compilazione entro il 30/09/2016

Entro il 30 settembre 2016 scade il termine entro cui effettuare le necessarie annotazioni, relative al 2015, nel libro cespiti (art. 16 c. 1 del DPR 600/73); in particolare, tale scadenza interessa:

  • i soggetti che tengono regolarmente il registro beni ammortizzabili;
  • ma anche coloro che, avvalendosi di specifiche disposizioni semplificative, effettuano le registrazioni relative ai beni soggetti alla procedura di ammortamento: sul libro giornale (art. 12 del DPR 435/2001); oppure, nel libro degli inventari: per i soggetti in contabilità ordinaria; oppure nel registro IVA acquisti: per le imprese minori e professionisti (art. 2 e 3 DPR 695/96).

Pertanto entro il 30.09.2016 sul Registro beni ammortizzabili devono esser stampati o, se tenuto a mano, scritti a penna in modo indelebile (non sono ammesse annotazioni a matita) le annotazioni 2015 in particolare le quote di ammortamento al 31.12.2015 sia dei beni materiali che di quelli immateriali.

Giova ricordare che, invece, la stampa (su carta) degli altri registri contabili (libro giornale, inventari, registri iva), deve essere assolta entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del relativo periodo d’imposta ossia entro il 31.12.2016 per la contabilità 2015.

Si ricorda che anche i costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non capitalizzati ad incremento del costo del bene e non immediatamente deducibili (ex art. 102 c. 6 TUIR), ossia le spese di manutenzione eccedenti il 5%, dedotte in quote costanti nei cinque esercizi successivi devono essere indicati nel registro dei beni ammortizzabili separatamente dal bene cui afferiscono a seconda dell’anno di formazione con le relative quote dedotte negli anni successivi.

Verona 30 settembre 2016

N 12/2016 SCADENZA COMUNICAZIONE BLACK-LIST 2015

COMUNICATO N. 12/2016

SCADENZA COMUNICAZIONE BLACK-LIST ANNO 2015 – ENTRO IL 20 SETTEMBRE 2016

Ai sensi dell’articolo 1, commi da 1 a 3, DL n. 40/2010, gli acquisti / cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi rese / ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Stati “black list” individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001, devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente.

La scadenza originariamente prevista per il 10 aprile 2016 (contribuente mensili) ed 20 aprile 2016 (contribuenti trimestrali) è stata prorogata per tutti al 20 settembre 2016 (comunicato Studio n. 8/2016).

La comunicazione è obbligatoria soltanto se l'importo complessivo annuale delle operazioni è superiore ad € 10.000. Il limite di € 10.000 va verificato con riferimento all'ammontare complessivo delle operazioni rese, ricevute, acquisti, cessioni con controparti black list. Per cui non rileva l'importo per singola operazione o per singola controparte estera.

Se un soggetto acquista beni per € 3.000 da un soggetto A, vende beni per € 4.000 al soggetto B e riceve servizi per € 5.000 da C complessivamente ha compiuto operazioni per € 12.000 per cui dovrà presentare la comunicazione black list. Se il limite di € 10.000 è superato dovranno essere oggetto di comunicazioni tutte le operazioni black list, senza limite di importo minimo (anche quelle di pochi euro!) documentate da fattura. Giova ricordare che non devono essere comunicate quelle documentate da scontrino fiscale o ricevuta fiscale né quelle con controparti con soggetti passivi iva (privati) (Circolare Studio 14 del 22.03.2016).

Vanno considerati gli Stati presenti nel seguente elenco:

ELENCO PAESI / TERRITORI “BLACK   LIST”

Alderney

Filippine

Kenia (3)

Saint Kitts e Nevis

Andorra

Gibilterra

Kiribati – ex Isole Gilbert

Salomone

Angola (3)

Giamaica (3)

Libano

Samoa

Anguilla

Mauritius

Liberia

Saint Lucia

Antigua

Grenada

Liechtenstein

Saint Vincent e Grenadine

Antille Olandesi

Guatemala

Lussemburgo (2)

San Marino (1)

Aruba

Guernsey – Isole del Canale

Macao

Sant'Elena

Bahamas

Herm – Isole del Canale

Maldive

Sark (Isole del Canale)

Barhein

Hong Kong

Malesia

Seychelles

Barbados

Isola di Man

Monaco

Singapore

Barbuda

Isole Cayman

Montserrat

Svizzera

Belize

Isole Cook

Nauru

Taiwan

Bermuda

Isole Marshall

Niue

Tonga

Brunei

Isole Turks e Caicos

Nuova Caledonia

Tuvalu (ex Isole Ellice)

Costarica

Isole Vergini britanniche

Oman

Uruguay

Dominica

Isole Vergini statunitensi

Panama

Vanuatu

Ecuador

Jersey – Isole del Canale

Polinesia francese

 

Emirati Arabi Uniti

Gibuti (ex   Afar e Issas)

Portorico (3)

 

Non è più considerato “black list”, con la conseguenza che le operazioni effettuate con soggetti residenti / aventi sede in detto Stato non richiede la comunicazione in esame, in quanto

  1. (1)escluso dal DM 12.2.2014, pubblicato sulla G.U. 24.2.2014, n. 45, a decorrere dalle operazionieffettuate dall’11.3.2014;
  2. (2)escluso dal DM 16.12.2014, pubblicato sulla G.U. 23.12.2014, n. 297, a decorrere dalle operazioni effettuate dal7.1.2015;
  3. (3)escluso dal DM 30.3.2015, pubblicato sulla G.U. 11.5.2015, n. 107, a decorrere dalle operazioni effettuate dal26.5.2015.

 

Va evidenziato che relativamente alle operazioni effettuate con soggetti residenti / aventi sede nelle Filippine, Malesia, Singapore e Hong Kong, ancorché detti Stati non siano più ricompresi nella lista di cui al DM 21.11.2001 per effetto del DM 30.3.2015 (elenco costi black list da indicare in UNICO), la comunicazione in scadenza il prossimo 20 settembre 2016 va comunque effettuata, in quanto presenti nella lista di cui al DM 4.5.99.

 

Per i Clienti che gestiscono in proprio la contabilità si sollecita pertanto di verificare attentamente la presenza o meno di operazioni con operatori economici inclusi nella suddetta lista e il superamento del limite dei 10.000 euro.

N 11/2016 SCADENZE FISCALI DEL MESE DI AGOSTO

 

COMUNICATO 11/2016

 

SCADENZE FISCALI DEL MESE DI AGOSTO

 

Si ricorda che gli adempimenti ed i versamenti fiscali in scadenza tra il 1 ed il 20 agosto sono prorogate, senza maggiorazione, al 20 agosto. Siccome quest’anno il 20 è sabato le scadenze fiscali sono prorogate al 22 AGOSTO 2016 (il 20 è sabato):

 

Lunedì 22

 

- COMUNICAZIONE POLIVALENTE - “SAN MARINO” – Comunicazione degli acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino annotati nel mese di giugno 2016 (scadenza ordinaria 31.07 (domenica) slitta al 1 agosto q quindi prorogato al 22.08);

 

- IVA - Liquidazione e versamento relativi al secondo trimestre 2016 e al mese di luglio 2016

 

- IRPEF - Versamento delle ritenute operate a luglio 2016 relative a redditi di lavoro autonomo, dipendente e assimilati

 

- IRPEF - Versamento delle altre ritenute alla fonte operate a luglio 2016

 

- INPS GESTIONE SEPARATA - Versamento dei contributi da parte dei committenti/associanti sui compensi corrisposti a luglio 2016

 

- INPS GESTIONE ARTIGIANI COMMERCIANTI - Versamento della seconda rata fissa per il 2016 dei contributi previdenziali sul reddito minimale

 

- MOD. UNICO / IRAP 2016 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI - Versamenti con maggiorazione dello 0,40% per i soggetti con approvazione differita del bilancio per particolari esigenze

 

- MOD. UNICO / IRAP 2016 - Versamenti relativi a tributi e contributi IVS -compresa l’IVA in caso di dichiarazione unificata- a saldo 2015 e primo acconto 2016, con maggiorazione dello 0,40%, per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore

 

- Versamento imposte (irpef, addizionali) 3° rata di UNICO 2016 soggetti non titolari di P IVA la cui 3° rata sarebbe scaduta il 31 luglio (sabato) prorogato al 1 agosto e quindi prorogato al 22.08 che non usufruiscono della proroga per studi di settore;

 

- CCIAA - Versamento del diritto camerale annuale 2016, con maggiorazione dello 0,40%, per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore

 

- ENASARCO AGENTI E RAPPRESENTANTI - Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre 2016

 

- INPS - contributi lavoro dipendente

 

- ENPALS - contributi mensili

 

- 3° rata autoliquidazione INAIL

 

Giovedì 25

 

- OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - Presentazione degli elenchi Intrastat mese di luglio 2016

 

Mercoledì 31

 

- COMUNICAZIONE POLIVALENTE - “SAN MARINO” – Comunicazione degli acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino annotati nel mese di luglio 2016

 

- UNIEMENS - Invio telematico della denuncia Retributiva e Contributiva

 

- Versamento imposte (irpef, addizionali) 4° rata di UNICO 2016 soggetti non titolari di P IVA che non usufruiscono della proroga per studi di settore;

 

Si ricorda che i Mod 770, semplificati ed ordinari, potranno essere inviati entro il 15 settembre 2016 dopo il rinvio predisposto dal Dpcm del 26.07.2016.

 

N 10/2016 NOTIFICA CARTELLE EQUITALIA TRAMITE PEC

COMUNICATO N. 10/2016

 

Notificacartelle di pagamento Equitalia a mezzo PEC dal 01.06.2016.

Un recente provvedimento del Governo prevede che per le:

- imprese individuali,

- le società di tutti i tipi

- tutti i professionisti iscritti in albi o elenchi,

a partire dal 01.06.2016, la notifica delle cartelle esattoriali Equitalia avvenga esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).

Tale novità potrà interessare anche le persone fisiche che, intestatarie di un indirizzo di posta elettronica certificata, manifestassero la volontà in dichiarazione dei redditi (Modello Unico) di ricevere le notifiche delle cartelle esattoriali mediante PEC.

Qualora l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risultasse valido o attivo, oltre che nel caso in cui la casella di posta elettronica risultasse satura, la notifica dovrà essere eseguita mediante deposito presso la Camera di Commercio competente per territorio, pubblicando sul sito informatico della stessa il relativo avviso e contemporaneamente eseguita tramite l'invio di una raccomandata A/R al contribuente per darne notizia.

Ciò premesso, lo Studio invita tutti i Clienti interessati a consultare con frequenza il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), al fine di venire a conoscenza per tempo delle eventuali comunicazioni e cartelle di pagamento notificate, così da gestire adeguatamente il tempo concesso al contribuente per eventuali atti di opposizione.

Distinti saluti.

Verona, 15 giugno 2016

Studio Donato - Gottardelli Dottori commercialisti associati

Via Dietro Filippini n. 24 - 37121 VERONA

TELL. 0452070332 - FAX 0452070334

P.I V A E C.F. 02596410239

N 9/2016 MODALITA' VERSAMENTO IMPOSTE DA UNICO

COMUNICATO N. 9/2016

MODALITA' VERSAMENTO IMPOSTE DA UNICO

In vista della prossima scadenza del 16.06.2016, termine di pagamento delle imposte derivanti da UNICO, si ricordano le regole per il corretto pagamento dei modelli F 24:

  • modelli F24 a saldo zero possono      essere presentati esclusivamente utilizzando      i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso      i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un      intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24      in nome e per conto degli assistiti.
  • i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con      saldo finale maggiore di zero, oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00      euro (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in      compensazione), possono essere presentati esclusivamente per via      telematica, mediante i servizi telematici messi a disposizione      dall'Agenzia delle entrate (entratel / fisco online), oppure mediante i      servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari      banche, Poste Italiane.

I privati non titolari di partita Iva possono continuare a versare le somme di importo totale pari o inferiore ad € 1.000, senza utilizzo di crediti in compensazione, presso gli sportelli degli intermediari Banche, Poste Italiane utilizzando i modelli F 24 cartacei.

In pratica:

F24 SALDO A ZERO PER COMPENSAZIONE (TUTTI I CONTRIBUENTI SIA SOGGETTI PRIVATI CHE P IVA)

pagamento solo con entratel/f24web/f24fisconline. non e' ammesso il pagamento con delega cartacea in banca ne' uso dell' home banking

F24 A DEBITO (QUALSIASI SALDO) CON COMPENSAZIONE

                CONTRIBUENTI PRIVATI: pagamento sia con entratel/f24web/f24fisconline, sia con l'home banking, non e' possibile usare la delega cartacea in banca

                CONTRIBUENTE P IVA:             1) se compensa con un credito iva > € 5.000 obbligo di utilizzo dei canali telematici dell'agenzia delle entrate entratel/f24web/f24fisconline; 2) se compensa con credito iva < € 5.000 o altro credito di qualsiasi importo possibile utilizzare sia canali telematici dell'agenzia delle entrate entratel/f24web/f24fisconline sia home banking

F24 A DEBITO > € 1.000 SENZA COMPENSAZIONE

                CONTRIBUENTI PRIVATI: pagamento sia con entratel/f24web/f24fisconline, sia con l'home banking, non e' possibile usare la delega cartacea da pagare allo sportello in banca

                CONTRIBUENTE P IVA:             è possibileutilizzare sia canali telematici dell'agenzia delle entrate entratel/f24web/f24fisconline sia home banking non è possibile utilizzare la delega cartacea da pagare allo sportello in banca.

F24 A DEBITO < € 1.000 SENZA COMPENSAZIONE

                CONTRIBUENTI PRIVATI  e'  possibile utilizzare sia canali telematici dell'agenzia delle entrate entratel/f24web/f24fisconline sia home banking sia la delega cartacea da pagare allo sportello in banca.

                CONTRIBUENTE P IVA:             è possibileutilizzare sia canali telematici dell'agenzia delle entrate entratel/f24web/f24fisconline sia home banking non è possibile utilizzare la delega cartacea da pagare allo sportello in banca

 

N 8/2016 PROROGA INVIO BLACK LIST

COMUNICATO N. 8/2016 PROROGA INVIO COMUNICAZIONE BLACK LIST

L'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 24.03.2016 ha anticipato che la comunicazione dei clienti / fornitori con sede in Paesi Black list è stata prorogata dal 11 aprile 2016 per i contribuenti con liquidazione IVA mensile e dal 20 aprile 2016 per quelli trimestrali al 20 settembre 2016 .

Si allega il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate:

COMUNICATO STAMPA

Più tempo per l’invio dei dati black list per gli operatori

Il termine slitta a settembre

Con un provvedimento in corso di pubblicazione, le Entrate spostano al 20 settembre il termine per l’invio della comunicazione annuale black list relativa al 2015, assicurando a tutti gli operatori la possibilità di preparare per tempo l’invio dei dati.

La proroga ha lo scopo di permettere agli operatori di adeguare i software necessari per l’invio delle comunicazioni sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata.

Roma, 24 marzo 2016

Distinti salutiDott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli Dottori commercialisti associati
Via Dietro Filippini n. 24 - 37121 VERONA
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N 7/2016 UTILIZZO CREDITO IVA

COMUNICATO N. 07/2016 UTILIZZO CREDITO IVA

Coloro che hanno presentato entro il 29 febbraio 2016 la dichiarazione Iva a credito il prossimo 16 marzo 2016 potranno utilizzare l'importo dell'IVA a credito in compensazione anche per cifre superiori a 15 mila euro o a 5 mila a seconda che, rispettivamente, la dichiarazione sia dotata o meno del visto di conformità.

Per la compensazione orizzontale (con altre imposte, contributi) del credito Iva, infatti, è necessario rispettare i seguenti limiti:

fino a 5.000 euro il credito potrà essere compensato senza alcuna condizione;

per importi superiori a 5.000 euro e fino a 15.000 euro sarà, invece, necessario aver presentato la dichiarazione annuale entro il mese precedente quello di utilizzo del credito in compensazione che potrà avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva 2016. Per cui se la dichiarazione IVA è stata presentata a Febbraio 2016 il credito IVA, sino ad € 15.000, potrà essere utilizzato il 16 marzo 2016.

per importi superiori a 15.000 euro la dichiarazione dovrà essere dotata del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo).

Giova ricordare che nel caso di compensazione del credito IVA per importi annui superiori ad € 5.000 ed in ogni caso per i mod. F 24 con saldo zero dovranno essere presentati esclusivamente attraverso Fiscoonline o Entratel e non potrà essere usato, invece, l'home banking.

Verona 15 marzo 2016

Distinti saluti
Dott. Alberto Donato Studio Donato - Gottardelli Dottori commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 - 37121 VERONA TEL. 0452070332 - FAX 0452070334 P.I V A E C.F. 02596410239

N 6/2016 VERSAMENTO TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

COMUNICATO N. 06/2016

VERSAMENTO TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

Entro il 16 marzo 2016 dovrà essere effettuato il versamento della tassa annuale sulla vidimazione dei libri sociali.

Sono obbligati al versamento tutte le società di capitali (SRL, SPA, SAPA…), comprese le società in liquidazione ordinaria, escluse le società dichiarate fallite, per gli anni successivi a quello di inizio dell’attività.

L’importo da versare è di:

     € 309,87 in via ordinaria; se il capitale sociale è uguale o inferiore ad € 516.456,90;

     € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio 2016, l’importo di € 516.456,90. Giova ricordare che eventuali variazioni intervenute successivamente al 1° gennaio 2016 saranno rilevanti solo dal 2017.

La tassa di concessione governativa deve essere versata, con modalità telematiche, con il modello F 24 codice 7085, sezione erario, indicando come periodo di riferimento 2016.

L’importo dovuto può essere oggetto di compensazione. Resta in ogni caso l’obbligo di presentare il modello F 24 a zero utilizzando esclusivamente Entratel o Fisconline, direttamente se abilitati o tramite intermediario. non è possibile utilizzare home banking.

Nel caso di saldo a debito (con o senza compensazione) possono essere utilizzati sia i sistemi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisco on line) sia l'home banking. La tassa è deducibile ai fini IRES ed IRAP.

Lo Studio invierà direttamente ai Clienti interessati il mod F 24 compilato.

Verona, Lì 29 febbraio 2016

Distinti salutiDott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli Dottori commercialisti associati
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N 5/2016 MASSIMALI ENASARCO

COMUNICATO N. 5

MASSIMALI ENASARCO

Il contributo Enasarco 2016 per gli agenti individuali e le società di persone è pari al 15,10% di cui:

- 7,55% a carico del preponente;

- 7,55% a carico dell’agente (sotto forma di trattenuta espressamente indicata nella fattura di provvigioni).

Il pagamento viene effettuato dalla ditta preponente che è responsabile anche della quota trattenuta all'agente.

Per l'anno 2016, il contributo è richiesto per ciascun mandato, nel limite del massimale annuo di euro 37.500,00 di provvigioni per i monomandatari, e di euro 25.000,00 per i plurimandatari.

Per cui il massimale annuo di contribuzione è pari ad € 3.755 di cui € 1.887,50 a carico dell'agente monomandatari, mentre per gli agenti plurimandatari il contributo massimo sarà

di € 5.662,50 di cui € 2.831,25 a carico dell'agente plurimandatario.

I contributi Enasarco sono versati trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza:

per il trimestre gennaio - marzo la scadenza è il 20 maggio;

per il trimestre aprile - giugno la scadenza è il 20 agosto;

per il trimestre luglio - settembre la scadenza è il 20 novembre;

per il trimestre ottobre - dicembre la scadenza è il 20 febbraio dell’anno successivo.

Firr la scadenza è il 31 marzo dell’anno successivo

Distinti salutiDott. Alberto Donato
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N 4/2016 LAVORO ACCESSORIO VOUCHER

COMUNICATO N. 4/2016

LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) DEFINIZIONE DI COMMITTENTE IMPRENDITORE E PROFESSIONISTA

L'Inps con il messaggio n. 8628 del 2 febbraio 2016 fornisce un importante chiarimento in merito alla definizione di "committente imprenditori e professionisti" con riferimento all'utilizzo dei voucher.

Giova ricordare che per i committenti imprenditori e liberi professionisti il D.lgs. n. 81/15 ha previsto due limiti:

• il limite di € 2.020 netti (€ 2.693 lordi) erogabili al singolo prestatore per anno solare;

• l’obbligo di acquisto dei voucher in modalità esclusivamente telematica.

Con il messaggio in oggetto l'INPS chiarisce che in linea generale l’espressione “imprenditori” risulta comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall’ art. 2082 e segg. del codice civile.

L'INPS fornisce un elenco di soggetti che, pur operando con Partita IVA e/o codice fiscale numerico, non sono da considerare imprenditori e, dunque, non sono soggetti alle limitazioni

suddette ed a titolo non esaustivo elenca i seguenti soggetti:

• Committenti pubblici (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno);

• Ambasciate;

• Partiti e movimenti politici;

• Gruppi parlamentari;

• Associazioni sindacali;

Associazioni senza scopo di lucro;

• Chiese o associazioni religiose;

• Fondazioni che non svolgono attività d’impresa;

• Condomini;

• Associazioni e società sportive dilettantistiche;

• Associazioni di volontariato e i Corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.)

• Comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc..

Tutti i soggetti sopraelencati, tra cui è importante sottolineare la presenza delle Associazioni senza scopo di lucro; non sono considerati imprenditori e quindi per loro non

si applicano le suddette limitazioni per cui potranno corrispondere, con i voucher, allo stesso lavoratore sino ad € 7.000 netti (€ 9.333 lordi) per anno civile. Si ricorda che

€ 7.000 netti sono il limite massimo che il singolo lavoratore può percepire come voucher in un anno solare.

L'INPS ricorda che nulla è cambiato in merito alla categoria dei professionisti per i quali occorre fare riferimento integrale alla Circolare n. 49 del 29 marzo 2013 per cui sono professionisti:

- gli iscritti agli ordini professionali, anche se assicurati ad una cassa diversa da quella dell'ordine;

- i titolari di P IVA non iscritti alle casse ed assicurati alla Gestione separata INPS.

Verona 10.2.2016

Distinti salutiDott. Alberto Donato
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