N 13/2016 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI COMPILAZIONE ENTRO IL 30/09/2016
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- Pubblicato Venerdì, 30 Settembre 2016 20:52
COMUNICATO N. 13/2016
Registro beni ammortizzabili – compilazione entro il 30/09/2016
Entro il 30 settembre 2016 scade il termine entro cui effettuare le necessarie annotazioni, relative al 2015, nel libro cespiti (art. 16 c. 1 del DPR 600/73); in particolare, tale scadenza interessa:
- i soggetti che tengono regolarmente il registro beni ammortizzabili;
- ma anche coloro che, avvalendosi di specifiche disposizioni semplificative, effettuano le registrazioni relative ai beni soggetti alla procedura di ammortamento: sul libro giornale (art. 12 del DPR 435/2001); oppure, nel libro degli inventari: per i soggetti in contabilità ordinaria; oppure nel registro IVA acquisti: per le imprese minori e professionisti (art. 2 e 3 DPR 695/96).
Pertanto entro il 30.09.2016 sul Registro beni ammortizzabili devono esser stampati o, se tenuto a mano, scritti a penna in modo indelebile (non sono ammesse annotazioni a matita) le annotazioni 2015 in particolare le quote di ammortamento al 31.12.2015 sia dei beni materiali che di quelli immateriali.
Giova ricordare che, invece, la stampa (su carta) degli altri registri contabili (libro giornale, inventari, registri iva), deve essere assolta entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del relativo periodo d’imposta ossia entro il 31.12.2016 per la contabilità 2015.
Si ricorda che anche i costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non capitalizzati ad incremento del costo del bene e non immediatamente deducibili (ex art. 102 c. 6 TUIR), ossia le spese di manutenzione eccedenti il 5%, dedotte in quote costanti nei cinque esercizi successivi devono essere indicati nel registro dei beni ammortizzabili separatamente dal bene cui afferiscono a seconda dell’anno di formazione con le relative quote dedotte negli anni successivi.
Verona 30 settembre 2016


