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Pubblicato Martedì, 01 Novembre 2016 20:24
COMUNICATO N. 17/2016
VOUCHER – MINITERO DEL LAVORO NOTA 2.11.2016 FAQ SUI VOUCHER
Si riportano i chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro sul nuovo adempimenti della comunicazione preventiva per i voucher.
Occorre evidenziare che i chiarimenti sono stati forniti sotto forma di risposte a 10 quesiti:
1. Nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga l’attività per tutta la settimana dal lunedì al venerdì i committenti non agricoli o professionisti devono effettuare la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro per ciascun singolo giorno ovvero possono effettuare un'unica comunicazione?
Nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l’attività per l’intera settimana, i datori di lavoro non agricoli possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata.
2. I datori di lavoro agricoli come devono effettuare la comunicazione?
La comunicazione per i datori di lavoro agricoli presenta contenuti parzialmente diversi rispetto a quella degli altri committenti. Può essere effettuata con riferimento ad un arco temporale “fino a tre giorni” e non è necessario comunicare gli orari di inizio e fine dell’attività.
3. Per il prestatore che svolge l’attività in un’unica giornata ma con due fasce orarie differenziate – ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 – occorre effettuare due comunicazioni distinte oppure risulta sufficiente un’unica comunicazione?
È sufficiente effettuare u n’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa.
4. Le variazioni e/o modifiche devono essere comunicate almeno sessanta minuti prima delle attività cui si riferiscono?
La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Più in particolare, a titolo esemplificativo, è possibile individuare le seguenti ipotesi:
- se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa;
- se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;
- se si anticipa l’orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
- se si posticipa l’orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
- se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell’inizio dell’attività lavorativa ulteriore;
- se il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
- se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata.
5. La mancata comunicazione delle variazione viene sanzionata con la medesima sanzione prevista per la mancata comunicazione?
Ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dell’obbligo di comunicare entro 60 minuti dall’inizio della prestazione il nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore si risolve in una mancata comunicazione di cui all’articolo 49, comma 3, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e dà luogo, pertanto, all’applicazione della relativa sanzione.
6. Nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell’INPS né la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro si procede esclusivamente con il provvedimento di maxi sanzione per lavoro “nero” oppure occorre contestare anche la mancata comunicazione?
Si procede esclusivamente con la contestazione della maxi sanzione per lavoro nero in quanto la mancata comunicazione risulta assorbita dalla prima.
7. I soggetti che, pur in possesso di partita IVA non sono imprenditori (P.A., ambasciate, partiti, associazioni sindacali, ONLUS ecc.) devono effettuare la comunicazione alla DTL competente per territorio?
No. I soggetti indicati e gli altri soggetti che non rientrano nella nozione di imprenditore o professionista non sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'Ispettorato nazionale del lavoro, ma provvedere esclusivamente alla dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell’INPS.
8. La comunicazione può essere effettuata da un consulente del lavoro o altro professionista abilitato per conto dell'impresa?
Sì. I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati ai sensi della L. n. 12/1979 possono effettuare le comunicazioni in questione per conto dell'impresa ferma restando, come richiesto dalla circ. n. 1/2016 dell'Ispettorato nazionale del lavoro, l'indicazione anche nell'oggetto della e-mail del codice fiscale e della ragione sociale dell'impresa utilizzatrice dei voucher.
9. Ogni comunicazione deve riguardare un singolo lavoratore al massimo?
No, le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti.
10. Qual è la sede competente dell’Ispettorato dove inviare la comunicazione?
È quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione. Se viene effettuata una comunicazione presso una sede diversa il committente potrà comunque comprovare l’adempimento dell’obbligo
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Pubblicato Martedì, 01 Novembre 2016 20:08
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Scritto da Gianni Gottardelli
COMUNICATO 16/2016
ARCHIVIAZIONE DIGITALE DELLE FATTURE ALLA PA
Si ricorda che con l'introduzione della fattura elettronica obbligatoria verso la Pubblica Amministrazione nasce conseguentemente l'obbligo di archiviare in formato digitale le fatture elettroniche emesse.
SCADENZA DEL 31 DICEMBRE 2016
Entro tale data vanno archiviate con conservazione sostitutiva digitale, in base alle regole del decreto ministeriale 17/06/2014.
L'obbligo riguarda tutte le fatture elettroniche emesse nel corso del 2015. Per le fatture emesse verso il GSE (per il fotovoltaico), l'obbligo riguarda quelle emesse dal 21/09/2015.
La conservazione elettronica è una facoltà per le fatture non elettroniche mentre risulta un obbligo per quelle elettronico. Non risulta quindi ammesso procedere con la stampa della fattura elettronica e con l'archiviazione cartacea.
MODALITA' DI ARCHIVIAZIONE
La conservazione sostitutiva consente di archiviare con un orizzonte temporale di anni documenti in formato elettronico. Questa modalità di conservazione prevista dalla legge richiede di osservare alcuni passi fondamentali. Il formato dei file delle fatture innanzitutto deve essere con estensione xml e nel caso di fattura attiva deve essere un file sempre generato da un sistema informativo. Sul documento elettronico da conservare deve essere apposta la firma digitale. Al documento elettronico deve poi essere associato un subset di dati che consenta di indicizzare il documento (n°fattura, p.iva etc..)
La singola fattura entrerà poi a far parte di un lotto di conservazione. All'interno del lotto deve essere garantita la cronologia e la continuità. Il lotto di conservazione, infine, dovrà essere marcato temporalmente e firmato digitalmente dal responsabile della conservazione sostitutiva.
Una volta completato questo percorso i lotti vengono conservati secondo le durate previste dalle disposizioni normative (per le fatture 10 anni).
SANZIONI PER ERRATA O MANCATA CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
La sanzione attinente alla non corretta conservazione delle fatture elettroniche per chi non tiene o conserva, secondo le prescrizioni, le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di II.DD. e IVA è di carattere amministrativo e calcolata su base annua da euro 1.032,91 a euro 7.746,85.
CONSIGLIO AI CLIENTI
E' di tutta evidenza che sia il processo di creazione sia l'archiviazione negli anni risultano essere processi alquanto delicati. Si consiglia quindi di delegare all'esterno tali procedure avvalendosi di strumenti, software o società in outsourcing.
Per coloro che utilizzano per la creazione delle fatture elettroniche sistemi in outsourcing (esempio sistema Docfly PA di Aruba o sistema Infocamere della Camera di Commercio) non hanno alcun problema in quanto questi web services di creazione delle fatture prevedono già la conservazione in automatico.
Si consigliano i nostri clienti di verificare bene il software utilizzato nella creazione della fatture elettroniche e di contattare il fornitore del software per accertarsi che sia prevista anche la conservazione oltre all'emissione delle fatture elettroniche.
Se così non fosse si consiglia di utilizzare per la conservazione i servizi Aruba.
Il sistema di conservazione è il medesimo utilizzato per l'emissione delle fatture (sistema docfly) e permette di caricare fatture elettroniche (in formato . xml) all'interno della procedura. Il costo del servizio è di euro 25 oltre iva all'anno per 1GB di spazio di archiviazione.
Verona 01.11.2016
Distinti salutiDott. Gianni Gottardelli
Studio Donato - Gottardelli Dottori commercialisti associati
Via Dietro Filippini n. 24 - 37121 VERONA
TEL. 0452070332 - FAX 0452070334
P.I V A E C.F. 02596410239