N 14/2016 CANCELLAZIONE DAL VIES

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COMUNICATO N. 14/2016

Cancellazione dal VIES

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che stanno per essere notificate 60.000 comunicazioni di cancellazione dal VIES.

Occorre premettere che l’iscrizione al VIES costituisce il presupposto indispensabile per essere identificati dalle controparti comunitarie come soggetti passivi IVA e, dunque, per qualificare correttamente le cessioni di beni o le prestazioni di serivzi come effettuate o ricevute da un contribuente italiano avente lo status di soggetto passivo IVA ai fini degli scambi intracomunitari.

Per cui l'iscrizione al VIES è obbligatorioa per poter effettuare cessioni/acquisti di beni o servizi intracomunitari.

Con riferimento ai soggetti che iniziano l’attività, l’intenzione di voler effettuare operazioni intraUE va espressa nell’ambito della dichiarazione di inizio attività, ossia:

  • nel quadro I, campo “Operazioni Intracomunitarie”, del mod. AA7 per i soggetti diversi dalle persone fisiche e del mod. AA9 per le imprese individuali e i lavoratori autonomi;

ovvero

  • nel quadro A, casella “C”, del mod. AA7 per gli enti non commerciali non soggetti passivi IVA.

Con riferimento ai soggetti già titolari di partita IVA l’opzione per effettuare operazioni intraUE va effettuata tramite l’apposita funzione resa disponibile nei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente (per i soggetti abilitati ad Entratel / Fisconline) ovvero tramite un intermediario abilitato.

In ogni caso la scelta ha effetto immediato. Infatti, il soggetto è iscritto al VIES al momento della richiesta della partita IVA ovvero della ricezione telematica della richiesta di iscrizione.

L'iscrizione tra le P IVA abilitate al VIES, e quindi autorizzate a compiere operazioni intracomunitarie, non è definitiva ma dall'elenco è possibile cancellarsi volontariamente o per disposizione d'ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui la cancellazione sia richiesta dal soggetto interessato anche la revoca della scelta precedentemente espressa va comunicata utilizzando i servizi telematici.

Diversamente, nel caso in cui, la cancellazione dal VIES sia disposta d’ufficio a seguito del mancato invio di modelli Intrastat per 4 trimestri consecutivi, è previsto che:

  • l’Agenzia delle Entrate invia preventivamente un’apposita comunicazione al soggetto interessato;
  • la cancellazione dal VIES ha effetto dal 60° giorno successivo

A tal fine ai soggetti che non hanno presentato modelli Intrastat dal 1° trimestre 2015 sarà inviata, nei prossimi giorni, dall’Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione di cancellazione dal VIES, con effetto dal 60° giorno successivo al ricevimento della stessa.

Il soggetto interessato a mantenere l’iscrizione al VIES può rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per fornire:

  • la documentazione relativa alle operazioni intraUE effettuate;

oppure

  • adeguati elementi sulle operazioni intraUE in corso o da effettuare.

Merita sottolineare che la cancellazione dal VIES non pregiudica la possibilità di richiedere successivamente una nuova iscrizione nel momento in cui il soggetto dovrà effettivamente compiere operazioni intracomunitarie.