N 27/2022 NUOVA COMUNICAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
COMUNICATO N 27/2022
NUOVA COMUNICAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Come già comunicato il Legislatore ha previsto l’obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale.
Con nota n. 573 del 28 marzo 2022 l'Ispettorato nazionale del lavoro informa che fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione
delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale a mezzo e-mail (cfr nostra Circolare Studio n 4/2022 che si allega)
A decorrere dal 1° maggio 2022, l'unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.
Sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale,
accessibile tramite SPID e CIE.
Per accedere all’applicazione “LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE” è necessario collegarsi al portale Servizi Lavoro al link https://servizi.lavoro.gov.it.
Si allega il Manuale Utente rilasciato dal Ministero del Lavoro per poter effettuare correttamente le comunicazioni preventive obbligatorie.
Si ricorda che per gli Enti del terzo settore ETS il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n. 29 dell’11.01.2022 ha chiarito che
“…. il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori” per cui in generale gli ETS sono esclusi.
Tuttavia, laddove tali ETS svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali
impiegati nell’attività imprenditoriale.
Le sanzioni previste in caso di omessa o tardiva trasmissione della comunicazione comporta l’irrogazione in capo al committente di una sanzione amministrativa di
importo che va da euro 500 a euro 2.500, non diffidabile. Si ricorda che i lavoratori occasionali non comunicati rientrano anche nel conteggio dei lavoratori
irregolari in caso di ispezioni, a seguito delle quali in caso di superamento della soglia del 10%, l'ispettorato può disporre la sospensione dell'attività produttiva.
Distinti saluti.
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli
Verona - Via Dietro Filippini n. 24
Tel 0458532113 - 0452070334

