N 6/2015 ACQUISTO FORNITORE ESTERO CON RAPPRESENTANTE FISCALE IN ITALIA
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- Pubblicato Martedì, 03 Marzo 2015 19:16
COMUNICATO N. 6/2015
ACQUISTO DA FORNITORE ESTERO CON RAPPRESENTANTE FISCALE IN ITALIA
L'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione N. 89 del 25.08.2010 aveva già precisato che IVA, dopo aver precisato che l’IVA relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini dell’imposta in Italia – rese da soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE –deve sempre essere assolta dal cessionario o committente, quando questi sia un soggetto passivo stabilito in Italia, mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge, ancorché il cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale (sul punto, cfr. inoltre le circolari 18 marzo 2010, n. 14 e 21 giugno 2010, n. 36, risposta alquesito n. 31), infatti è stato chiarito che l’articolo 17, secondo comma, “esclude che il cedente o prestatore non residente sia tenuto all’emissione della fattura (e ai conseguenti adempimenti di annotazione e dichiarazione), tramite il numero identificativo IVA italiano”.
E' stato tuttavia consentito che, in relazione ad una cessione interna, il rappresentante fiscale di un soggetto estero possa – per proprie esigenze - emettere nei confronti del cessionario/committente residente un documento "fattura" non rilevante ai fini dell’IVA, con indicazione della circostanza che l’imposta afferente tale operazione verrà assolta dal cessionario o committente.
La Risoluzione n. 21/E del 20.02.2015 ha precisato che il suddetto documento (fattura emesso dal rappresentante fiscale con la sola P IVA italiana) non ha alcuna rilevanza fiscale e che l'acquirente italiano soggetto passivo di imposta DEVE richiedere al suo posto una fattura emessa dal cedente comunitario con la sua partita IVA cee al fine di consentire all'acquirente italiano di procedere con l'integrazione della fattura estera ed a registrare la fattura di acquisto intracee.
Nel caso in cui l'acquirente italiano soggetto passivo di imposta non riesca ad ottenere la fattura estera con la P IVA del cessionario cee deve, per evitare le sanzioni, regolarizzare l'acquisto con l'emissione autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione - nel caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione - ed annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (articoli 46, comma 5, e 47, comma 1, secondo periodo, del DL n. 331 del 1993.
Si raccomanda pertanto la massima attenzione per le fatture/documenti ricevuti per gli acquisti tramite internet in cui spesso si trovano tali complicazioni.
Verona 4 marzo 2015

