N 6/2015 ACQUISTO FORNITORE ESTERO CON RAPPRESENTANTE FISCALE IN ITALIA

COMUNICATO N. 6/2015

ACQUISTO DA FORNITORE ESTERO CON RAPPRESENTANTE FISCALE IN ITALIA

L'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione N. 89 del 25.08.2010 aveva già precisato che IVA, dopo aver precisato che l’IVA relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini dell’imposta in Italia – rese da soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE –deve sempre essere assolta dal cessionario o committente, quando questi sia un soggetto passivo stabilito in Italia, mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge, ancorché il cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale (sul punto, cfr. inoltre le circolari 18 marzo 2010, n. 14 e 21 giugno 2010, n. 36, risposta alquesito n. 31), infatti è stato chiarito che l’articolo 17, secondo comma, “esclude che il cedente o prestatore non residente sia tenuto all’emissione della fattura (e ai conseguenti adempimenti di annotazione e dichiarazione), tramite il numero identificativo IVA italiano”.

E' stato tuttavia consentito che, in relazione ad una cessione interna, il rappresentante fiscale di un soggetto estero possa – per proprie esigenze - emettere nei confronti del cessionario/committente residente un documento "fattura" non rilevante ai fini dell’IVA, con indicazione della circostanza che l’imposta afferente tale operazione verrà assolta dal cessionario o committente.

La Risoluzione n. 21/E del 20.02.2015 ha precisato che il suddetto documento (fattura emesso dal rappresentante fiscale con la sola P IVA italiana) non ha alcuna rilevanza fiscale e che l'acquirente italiano soggetto passivo di imposta DEVE richiedere al suo posto una fattura emessa dal cedente comunitario con la sua partita IVA cee al fine di consentire all'acquirente italiano di procedere con l'integrazione della fattura estera ed a registrare la fattura di acquisto intracee.

Nel caso in cui l'acquirente italiano soggetto passivo di imposta non riesca ad ottenere la fattura estera con la P IVA del cessionario cee deve, per evitare le sanzioni, regolarizzare l'acquisto con l'emissione autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione - nel caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione - ed annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (articoli 46, comma 5, e 47, comma 1, secondo periodo, del DL n. 331 del 1993.

Si raccomanda pertanto la massima attenzione per le fatture/documenti ricevuti per gli acquisti tramite internet in cui spesso si trovano tali complicazioni.

Verona 4 marzo 2015

N 5/2015 VERSAMENTO TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

COMUNICATO N.5/2015

VERSAMENTO TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

 Entro il 16 marzo 2015 dovrà essere effettuato il   versamento della tassa annuale sulla vidimazione dei libri sociali. Sono obbligati al versamento tutte le società di capitali (SRL, SPA, SAPA…), comprese le società in liquidazione ordinaria, escluse le società dichiarate fallite, per gli anni successivi a quello di inizio dell’attività. L’importo da versare è di:

  • € 309,87 in via ordinaria; se il capitale sociale è uguale o inferiore ad € 516.456,90;
  • € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio 2015, l’importo di € 516.456,90. Giova ricordare che eventuali variazioni intervenute successivamente al 1° gennaio 2015 saranno rilevanti solo dal 2016.

La tassa di concessione governativa deve essere versata, con modalità telematiche, con il modello F 24 codice 7085, sezione erario, indicando come periodo di riferimento 2015.

L’importo dovuto può essere oggetto di compensazione.

Resta in ogni caso l’obbligo di presentare il modello F 24 a zero utilizzando esclusivamente Entratel o fisconline, direttamente se abilitati o tramite intermediario. non è possibile utilizzare home banking.

Nel caso di saldo a debito (con o senza compensazione) possono essere utilizzati sia i sistemi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisco on line) sia l'home banking.

La tassa è deducibile ai fini IRES ed IRAP.

Lo Studio invierà direttamente ai Clienti interessati il mod F 24 compilato.

Verona, Lì 03 MARZO 2015

Studio Donato - Gottardelli Dottori commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24
37121 VERONA TEL. 0452070332 - FAX 0452070334 P.I V A E C.F. 02596410239

N 4/2015 LETTERE DI INTENTO

COMUNICATO n. 4/2015

NUOVO MODELLO dichiarazioni DI INTENTO

L'Agenzia delle Entrate ha modificato, a meno di due mesi dall'approvazione del modello, il modello e le istruzioni di compilazione della dichiarazioni di intento.Dal 12 febbraio 2015, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è disponibile il nuovo modello.

La modifica apportata riguarda essenzialmente l'utilizzo del plafond per le importazioni infatti è stato modificato il Campo 1 del quadro Dichiarazione nel quale si indica il valore specifico nel caso in cui la lettera di intento sia riferita ad una specifica singola operazione. Occorre ricordare che nel caso di importazioni di beni la dichiarazione di intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazioni specificando il relativo importo.

Nel nuovo modello il campo 1 riporta “una sola operazioni per un importo fino a euro” mentre nel precedente modello era indicato “una sola operazioni per un importo pari a euro”.

La modifica è stata effettuata in considerazione del fatto che, in caso di utilizzo di plafond in importazione, al momento della presentazione della dichiarazione di intento in dogana non si conosce con precisione l'ammontare dell'impegno in termini di plafond che non è dato solo dal prezzo dei beni ma deve essere aumentato di altri elementi, difficilmente quantificabili con precisione, come dazi, diritti di confine, spese di trasporto.

Per tale motivo è ora consentito indicare nel campo 1, in caso di importazioni, un valore presunto che tenga conto cautelativamente di tutti gli elementi che concorreranno al calcolo del valore imponibile e quindi non solo del costo dei beni.

Le istruzioni precisano infine che l'importo effettivo di utilizzo del plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione di intento e non quello presunto indicato nella dichiarazione di intento.

Non essendo ancora attiva la procedura di condivisione automatica delle dichiarazioni di intento tra Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane è necessario: 1) inviare telematicamente la dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate; 2) consegnare in Dogana sia la dichiarazione di intento che la ricevuta dell'avvenuto invio telematico.

Nel caso in cui si intenda utilizzare il plafond per un singolo acquisto presso fornitori nazionali il valore da indicare nella dichiarazione di intento è quello esatto (non quello presunto) della fornitura per il quale si intende usare il plafond.

Giova ricordare che restano in vigore tutti gli adempienti e obblighi precedentemente illustrati nelle circolari e comunicati di Studio.

Verona, Lì 16 febbraio 2015

Distinti saluti
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli Dottori commercialisti associati
Via Dietro Filippini n. 24 - 37121 VERONA
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N 3/2015 FATTURAZIONE ELETTRONICA

COMUNICATO N. 3/2015

FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - REQUISITI DELLA FATTURA

ELETTRONICA E PROCESSO DI CONSERVAZIONE

PREMESSA

Le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica amministrazione sono da considerarsi fatture elettroniche e come tali devono:

- avere una numerazione distinta rispetto alle altre fatture emesse, in formato cartaceo, verso gli altri clienti (Esempio: fattura n. 1 per i clienti non

PA e fattura n. 1/PA per quelle elettroniche inviate alla PA)

- devono essere registrate in Registri IVA vendite sezionali (o con registrazione a blocchi sezionali all'interno dello stesso registro) in cui registrare

esclusivamente le fatture di vendita elettroniche inviate alla PA

Trattandosi di fatture elettroniche anche la conservazione deve essere elettronica.

REQUISITI DELLA FATTURA ELETTRONICA La fattura, cartacea ed elettronica, deve rispettare i seguenti requisiti noti con l'acronimo A.I.L. (autenticità, integrità e leggibilità) autenticità = si intende la certezza dell'identità del soggetto che ha emesso la fattura; integrità = si intende la non modificabilità del documento;leggibilità = possibilità di rendere leggibile e comprensibile su schermo il documento
Molteplici sono le possibilità e gli strumenti per garantire questi requisiti. Tra questi il più avvalorato e garantista è sicuramente la firma elettronica qualificata dell'emittente. Lo Studio consiglia quindi i clienti di dotarsi di firma digitale CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e di relativo software per la firma e la marcatura dei documenti (software DIKE gratuito reso disponibile nel web da infocamere).
Quindi con la creazione del file e la firma digitale si ottempera ai requisiti della fattura elettronica.
CONSERVAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA La normativa in questione fa riferimento al D.M. 17 giugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°146 del 26/06/2014 il quale prevede:
TERMINE DI CONSERVAZIONE: entro 3 mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Questo è un termine massimo e nulla vieta il cliente di operare la conservazione con cadenze inferiori. Lo Studio consiglia comunque di archiviare i documenti elettronici con cadenza mensile o trimestrale in linea con la propria cadenza di liquidazione dell'iva.
PROCESSO DI CONSERVAZIONE Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi. (Lo Studio Donato Gottardelli consiglia a tal fine l'utilizzo della marcatura temporale prevista nel software Dilke previo acquisto delle marche temporali nel sito stesso di infocamere

https://www.card.infocamere.it/infocard/pub/marcatura-temporale_5645)

 
FORMATO DEI DOCUMENTI il formato deve garantire l'immodificabilità, l'accesso e la leggibilità nel tempo del documento informatico (la semplice firma e marcatura già garantiscono questo. Lo Studio Donato Gottardelli consiglia comunque di dotarsi di software che gestiscano l'archiviazione di documenti in formato elettronico e  che
sopperiscano anche all'esigenza della ricerca dei documenti stessi.
RICERCA DEI DOCUMENTI INFORMATICI L'archiviazione come sopra riportato deve permettere di ricercare in modo semplice e veloce i documenti archiviati. Es. ricerche pe nome, data, codice fiscale etc. Chiaramente la semplice firma e marcatura non soddisfano questo requisito che può essere soddisfatto solo con l'ausilio di un software gestionale
INSERIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN FATTURA Si prevede espressamente che le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione dell'assolvimento di tale tributo ai sensi del decreto in commento (D.M. 17 giugno 2014)
Riepilogando si invitano i clienti che gestiscono le fatture elettroniche a dotarsi di:
- FIRMA DIGITALE (CNS CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI) - MARCHE TEMPORALI PER L'ARCHIVIAZIONE PERIODICA DEI DOCUMENTI - SOFTWARE GESTIONALE DI ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI STESSI (tali funzioni
stanno per essere sviluppate ed incrementate ai tradizionali software di
gestione della contabilità.
 
Verona 13 febbraio 2015
 
 
Dott. Gianni Gottardelli
 
Studio Donato - Gottardelli Dottori commercialisti associati Via Dietro Filippini n. 24 - 37121 VERONA TEL. 0452070332 - FAX 0452070334 P.I V A E C.F. 02596410239

N 2/2015 LETTERE DI INTENTO

COMUNICATO N. 2/2015

LETTERE DI INTENTO 11 FEBBRAIO 2015 TERMINA IL PERIODO TRANSITORIO

Dal 2015 (cfr Circolare Studio n. 27/2014 e n. 28/2014 a cui si invia per approfondimenti) la procedura di comunicazione delle lettere di intento è totalmente cambiata rispetto a quella in uso precedentemente. Infatti con le novità introdotte è l'esportatore abituale a dover effettuare l'invio telematico delle dichiarazione di intento e non più il fornitore che la riceve.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il fornitore che ha ricevuto lettere di intento con la vecchia procedura non deve effettuare alcuna comunicazione telematica (si fa riferimento al vecchio invio telematico previsto con la previgente normativa in capo al fornitore) per tutte le dichiarazioni di intento sia che esplichino efficacia per operazioni dal 1 gennaio 2015 al 11 febbraio 2015 sia che coprano il periodo successivo al 11 febbraio 2015.

Il prossimo 11 febbraio 2015 termina il periodo transitorio per coloro che hanno inviato la lettera di intento secondo le vecchie regole. Per cui:

-        per le dichiarazioni di intento, inviate con la vecchia procedura, riferite ad operazioni da effettuarsi entro 11 febbraio 2015 nulla deve essere fatto né dall'esportatore abituale che le ha inviate né dal fornitore che le ha ricevute;

-        per le dichiarazioni di intento, inviate con la vecchia procedura, riferite ad operazioni da effettuarsi anche successivamente 11 febbraio 2015:

* l'esportatore abituale entro 11.02.2015 deve procedere all'invio telematico della dichiarazione di intento e procedere alla consegna al fornitore della dichiarazione di intento (il nuovo modello DI e non vecchio modello conforme al DM 6.12.1986) inviata insieme alla ricevuta di presentazione telematica. Ovviamente siccome si tratta dell'inviotelematico di una dichiarazione di intento già consegnata al fornitore e non di una nuova dichiarazione di intento i dati, il numero di protocollo, periodo di riferimento della dichiarazione di intento inviata telematicamente devono essere uguali a quelli indicati nella dichiarazione di intento precedentemente consegnata al fornitore;

* il fornitore che ha ricevuto dichiarazioni di intento con la vecchia procedura deve entro 11.02.2015 ricevere la ricevuta di invio telematico, riscontrare sul sito dell'Agenzia delle Entrate (per i soggetti abilitati anche nel proprio cassetto fiscale) il corretto invio telematico da parte del cliente esportatore abituale. Solo dopo il riscontro sul regolare invio telematico potrà emettere fatture non imponibili. In caso di mancato ricevimento della ricevuta di presentazione telematica della dichiarazione di intento tutte le operazioni effettuate dal 12.02.2015 dovranno essere fatturate con IVA (per le cessioni di beni si fa riferimento alla data del DDT per cui per i DDT con data dal 12.02.2015 la fattura sarà con IVA, mentre per i DDT fino al 11.02.2015 la fattura, anche se emessa successivamente, sarà senza IVA).

Nessun particolare adempimento il prossimo 11.02.2015 per gli esportatori abituali che hanno già utilizzato le nuove regole inviando le dichiarazioni di intento, utilizzando l'apposito software, all'Agenzia delle Entrate e spedendo al proprio fornitore sia la dichiarazione di intento che la ricevuta di avvenuto invio telematico. Così come nulla faranno i fornitori che hanno ricevuto sia la dichiarazione di intento che la ricevuta di invio telematico ed hanno proceduto alla verifica del corretto invio.

Dal 12.02.2015 devono essere utilizzati solo ed esclusivamente la nuova procedura telematica ed il nuovo modello DI mentre la vecchia procedura ed il vecchio modello di lettera di intento non sono più utilizzabili.

Giova ricordare che devono sempre essere rispettati gli altri obblighi di annotazione e conservazione delle dichiarazioni di intento che anche con la nuova procedura sono rimasti in vigore.

Verona, Lì 9 febbraio 2015

Dott. Alberto Donato

N 1/2015 PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATO

COMUNICATO N. 1/2015

PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATO 12 GENNAIO 2015

INCASSI PROFESSIONISTI E CONTRIBUENTI MINIMI

Per i professionisti ed i contribuenti minimi si applica il principio di cassa per cui i ricavi sono reddito nell'anno di incasso le spese sono costi nell'anno di pagamento.

Pertanto si raccomanda a tutti i professionisti / minimi la massima attenzione per gli incassi avuti a cavallo d'anno e di indicare chiaramente, sulle fatture, la data di incasso ai fini della corretta imputazione a reddito nell'anno di competenza.

Si ricordano alcuni casi particolari:

BONIFICI BANCARI

Nel caso di compensi professionali pagati mediante bonifico bancario, la Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23/6/2010, precisa che ai fini della determinazione de reddito il momento in cui il professionista / minimo consegue l'effettiva disponibilità delle somme, debba essere individuato in quello in cui questi riceve l'accredito sul proprio conto corrente.

Non ha alcuna rilevanza né la data della valuta, ovvero quella da cui decorrono gli interessi, né il momento in cui il committente emette l'ordine di bonifico, né quello in cui la banca informa il professionista dell'avvenuto pagamento.

Per cui i bonifici effettuati a fine dicembre 2014 ma accreditati sul conto del professionista /minimo nei primi giorni del 2015 dovranno essere fatturati da quest’ultimi nel 2015 e concorrono a formare il  reddito nel 2015. L’impresa che ha effettuato il pagamento nel 2014 dovrà versare la ritenuta entro il 16/01/2015 e farlo rientrare nel 770 del 2014.

ASSEGNI BANCARI

La stessa Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23/6/2010 prevede che i compensi pagati mediante assegno bancario devono considerarsi percepiti dal professionista / minimo nel momento in cui l’assegno entra nella disponibilità del professionista, momento che si realizza con la consegna dell’assegno al professionista / contribuente minimo. Non rileva la data di versamento dell’assegno sul conto corrente del professionista / minimo.  Assegno consegnato al professionista nel dicembre 2014, depositato sul c/c nel gennaio 2015, i compensi sono reddito nel 2014. Tutti i clienti devi segnalare in modo chiaro tale situazione al fine della corretta imputazione del reddito.

CONCLUSIONE

Si sconsiglia di effettuare bonifici ai professioni/minimi l'ultimo giorno del mese in quanto tale procedura può creare uno scostamento, che può degenerare in accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, tra bonifico/ versamento delle ritenute da parte del soggetto che ha effettuato il pagamento e fatturazione da parte del professionista/minimo. Si raccomanda perciò di procedere al pagamento dei professionisti con congruo anticipo o ad inizio mese.