N.2/2012 Incassi dei Professionisti e dei minimi
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- Pubblicato Lunedì, 02 Gennaio 2012 00:00
COMUNICATO N. 2/2012
INCASSI DEI PROFESSIONISTI E DEI MINIMI
BONIFICI BANCARI
Nel caso di compensi professionali pagati mediante bonifico bancario, la Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23/6/2010, precisa che ai fini della determinazione de reddito il momento in cui il professionista / minimo consegue l'effettiva disponibilità delle somme, debba essere individuato in quello in cui questi riceve l'accredito sul proprio conto corrente.
Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta "data disponibile", che indica il giorno a partire dal quale la somma di danaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.
Non ha alcuna rilevanza né la data della valuta, ovvero quella da cui decorrono gli interessi, né il momento in cui il committente emette l'ordine di bonifico, né quello in cui la banca informa il professionista dell'avvenuto pagamento.
Il momento in cui il compenso si considera percepito da parte del professioista / minimo potrebbe non coincidere con quello rilevante ai fini dell'individuazione del mese in cui il soggetto che ha effettuato il pagamento deve effettuare il versamento della ritenuta d'acconto; per tale motivo si sconsiglia di effettuare pagamenti dei compensi di professionisti / minimi l’ultimo giorno del mese ma di farli con congruo anticipo o ai pirmi del mese.
Per cui i bonifici effettuati a fine dicembre 2011 ma accreditati sul conto del professinista/minimo nei primi giorni del 2012 dovranno essere fatturati da quest’ultimi nel 2012 e concorrono a formare il reddito nel 2012. L’impresa che ha effettuato il pagamento nel 2011 dovrà versare la ritenuta entro il 16/01/2012 e far rientrarlo nel 770 del 2011.
ASSEGNI BANCARI
La stessa Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23/6/2010 prevede che i compensi pagati mediante assegno bancario devono considerarsi percepiti dal professionista / minimo nel momento in cui l’assegno entra nella disponibilità del professionista, momento che si realizza con la consegna dell’assegno al professionista / contribuente minimo.
Non rileva la data di versamento dell’assegno sul conto corrente del professionista / minimo.Assegno consegnato al professionista nel dicembre 2011, depositato sul c/c nel gennaio 2012, i compensi sono reddito nel 2011.


