N 16/2022 CREDITO IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE
COMUNICATO N. 16/2022
CREDITO IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE
L’art. 15 del Decreto Sostegni TER prevede un credito d’imposta per le imprese a forte consumo di energia elettrica individuate dal Decreto Mise 21.12.2017 (della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che:
O operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) alla Linee guida CE;
O non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
Il credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Il credito d’imposta:
- è utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità componenti negativi) del Tuir;
- non soggiace ai limiti di compensazione di cui agli artt. 1, co. 53, L. 244/2007 (€ 250.000 per i crediti da indicare nel quadro RU) e 34, L. 388/2000 (€ 2.000.000, limite annuo di crediti compensabili dal 2022);
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Distinti saluti.
Dott. Alberto Donato
Studio Donato - Gottardelli
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