N 12/2020 APPALTI RITENUTE RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE

  • Stampa

COMUNICATO N 12/2020

APPALTI RITENUTE RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE

Dal 1.1.2020 sono introdotte nuove disposizioni in merito alla responsabilità del committente negli appalti labour intensive

Sono interessati i committenti che congiuntamente realizzano tre presupposti:

1) affidano il compimento di un’opera / più opere o di uno / più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto / subappalto;

2) con prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente;

3) con l’utilizzo di beni strumentali del committente

Committenti interessati sono individuati nei soggetti che assumono la qualifica di sostituto d’imposta (spa, srl, enti non commerciali, società di persone e soggetti assimilati,

ditte individuali, lavoratori autonomi, società agricole, commissari liquidatori / curatori fallimentari, ecc.) compresi i condomini.

Il limite di € 200.000 è riferito agli appalti contratti dal committente con la stessa impresa. Diversamente, nel caso in cui il committente abbia in essere più contratti con più imprese,

ma nessuno di essi superiore a € 200.000, le disposizioni in commento non trovano applicazione

Nuovi obblighi

- l’impresa appaltatrice deve effettuare il versamento delle ritenute fiscali trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dei singoli contratti mediante distinti mod. F24

per ciascun committente, senza possibilità di compensazione;

- il committente deve verificare l’avvenuto versamento. A tal fine il committente deve richiedere all’impresa appaltatrice

copia dei mod. F24, che la stessa deve rilasciare entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento.

Il committente, in caso di inottemperanza agli obblighi sopra accennati, è tenuto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice

o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione”.

I Clienti che ritengono di avere situazioni che rientrano nella nuova disciplina degli appalti labour intensive sono invitati a contattare lo Studio per verificare l’applicabilità delle nuove regole e predisporre

gli opportuni accorgimenti per poter adempiere regolarmente alla nuova disciplina.

SalutiStudio Donato - Gottardelli commercialisti associati
Via Dietro Filippini n. 24
37121 Verona
Tel. 0458532113