N 2/2015 LETTERE DI INTENTO

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COMUNICATO N. 2/2015

LETTERE DI INTENTO 11 FEBBRAIO 2015 TERMINA IL PERIODO TRANSITORIO

Dal 2015 (cfr Circolare Studio n. 27/2014 e n. 28/2014 a cui si invia per approfondimenti) la procedura di comunicazione delle lettere di intento è totalmente cambiata rispetto a quella in uso precedentemente. Infatti con le novità introdotte è l'esportatore abituale a dover effettuare l'invio telematico delle dichiarazione di intento e non più il fornitore che la riceve.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il fornitore che ha ricevuto lettere di intento con la vecchia procedura non deve effettuare alcuna comunicazione telematica (si fa riferimento al vecchio invio telematico previsto con la previgente normativa in capo al fornitore) per tutte le dichiarazioni di intento sia che esplichino efficacia per operazioni dal 1 gennaio 2015 al 11 febbraio 2015 sia che coprano il periodo successivo al 11 febbraio 2015.

Il prossimo 11 febbraio 2015 termina il periodo transitorio per coloro che hanno inviato la lettera di intento secondo le vecchie regole. Per cui:

-        per le dichiarazioni di intento, inviate con la vecchia procedura, riferite ad operazioni da effettuarsi entro 11 febbraio 2015 nulla deve essere fatto né dall'esportatore abituale che le ha inviate né dal fornitore che le ha ricevute;

-        per le dichiarazioni di intento, inviate con la vecchia procedura, riferite ad operazioni da effettuarsi anche successivamente 11 febbraio 2015:

* l'esportatore abituale entro 11.02.2015 deve procedere all'invio telematico della dichiarazione di intento e procedere alla consegna al fornitore della dichiarazione di intento (il nuovo modello DI e non vecchio modello conforme al DM 6.12.1986) inviata insieme alla ricevuta di presentazione telematica. Ovviamente siccome si tratta dell'inviotelematico di una dichiarazione di intento già consegnata al fornitore e non di una nuova dichiarazione di intento i dati, il numero di protocollo, periodo di riferimento della dichiarazione di intento inviata telematicamente devono essere uguali a quelli indicati nella dichiarazione di intento precedentemente consegnata al fornitore;

* il fornitore che ha ricevuto dichiarazioni di intento con la vecchia procedura deve entro 11.02.2015 ricevere la ricevuta di invio telematico, riscontrare sul sito dell'Agenzia delle Entrate (per i soggetti abilitati anche nel proprio cassetto fiscale) il corretto invio telematico da parte del cliente esportatore abituale. Solo dopo il riscontro sul regolare invio telematico potrà emettere fatture non imponibili. In caso di mancato ricevimento della ricevuta di presentazione telematica della dichiarazione di intento tutte le operazioni effettuate dal 12.02.2015 dovranno essere fatturate con IVA (per le cessioni di beni si fa riferimento alla data del DDT per cui per i DDT con data dal 12.02.2015 la fattura sarà con IVA, mentre per i DDT fino al 11.02.2015 la fattura, anche se emessa successivamente, sarà senza IVA).

Nessun particolare adempimento il prossimo 11.02.2015 per gli esportatori abituali che hanno già utilizzato le nuove regole inviando le dichiarazioni di intento, utilizzando l'apposito software, all'Agenzia delle Entrate e spedendo al proprio fornitore sia la dichiarazione di intento che la ricevuta di avvenuto invio telematico. Così come nulla faranno i fornitori che hanno ricevuto sia la dichiarazione di intento che la ricevuta di invio telematico ed hanno proceduto alla verifica del corretto invio.

Dal 12.02.2015 devono essere utilizzati solo ed esclusivamente la nuova procedura telematica ed il nuovo modello DI mentre la vecchia procedura ed il vecchio modello di lettera di intento non sono più utilizzabili.

Giova ricordare che devono sempre essere rispettati gli altri obblighi di annotazione e conservazione delle dichiarazioni di intento che anche con la nuova procedura sono rimasti in vigore.

Verona, Lì 9 febbraio 2015

Dott. Alberto Donato